Sicurezza: l’integrità fisica del lavoratore prima di tutto

In materia di sicurezza sul lavoro, le esigenze economiche e produttive di un’impresa non possono in alcun modo ledere la vita e l’integrità fisica del prestatore di lavoro. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 25919/15.

Il caso

Il Tribunale di Bergamo condannava l’imputato, delegato alla sicurezza di un’impresa, per omicidio colposo cagionato a un dipendente dell’impresa. La Corte d’appello di Brescia, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, riconosceva la circostanza attenuante. Contro la pronuncia, l’imputato propone ricorso in Cassazione.

Il tema del processo riguarda l’organizzazione del lavoro la predisposizione di presidi adeguati contro gli infortuni, questione che coinvolge necessariamente il ruolo dell’imputato nella sua qualità di delegato alla sicurezza. La tesi della difesa secondo cui non vi sarebbero state misure in grado di scongiurare la possibilità di caduta al suolo dei lavoratori contrasta con le norme di legge (art. 41 Cost. e art. 2087 c.c.) che sanciscono il valore primario della vita e dell’integrità fisica del lavoratore, la cui lesione non può essere in alcun modo giustificata, nello svolgimento dell’attività lavorativa, da esigenze economiche e produttive.

Il ricorrente contesta inoltre il fatto che i Giudici di merito abbiano ritenuto la responsabilità dell’imputato sulla base di documenti reperiti sui siti internet dedicati alla sicurezza nei cantieri, senza offrire alcun riscontro sull’effettiva attuabilità dei rimedi antinfortunistici nei cantieri in esame. In ordine a tale censura, la Corte di Cassazione ritiene che la correttezza della decisione dei Giudici di merito, dal momento che non si è basata sulla loro scienza privata. Infatti, tramite una semplice ricerca su internet, i Giudici di appello si sono limitati ad accertare la disapplicazione colposa dell’art. 2087 c.c. (Tutela delle condizioni di lavoro), il quale prevede che l’imprenditore è tenuto a predisporre, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’incolumità fisica e morale dei lavoratori.

I documenti reperiti su internet sono stati menzionati solo quale dimostrazione di regole di esperienza assai note e condivise, mentre la valutazione del Giudice è rimasta ben salda al capo di imputazione. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.