SICUREZZA: Prevedibilità dell’infortunio, la Cassazione ribadisce le due regole fondamentali

Corretta valutazione e prevenzione del rischio escludono la prevedibilità dell’infortunio. A dirlo è la Cassazione penale

Sicurezza-sul-lavoro-Con sentenza n. 8883 del 2016, laCassazione ha ribadito che il datore di lavoro non ha un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, ma ha l’obbligo di fornire tutti i mezzi idonei alla prevenzione ed adempiere a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, non risponderà dell’evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.

Nel caso preso in esame della Cassazione Penale, l’amministratore unico ed il RSPPdi una società di manutenzione venivano chiamati a rispondere delle lesioni gravi riportate da un dipendente che, nell’eseguire alcuni lavori affidati in appalto alla società stessa, cadeva dal tetto del capannone dove gli stessi dovevano essere realizzati a causa del cedimento delle lastre in fibrocemento su cui stava camminando.

La posizione della Cassazione poggia su tre argomenti tra loro concorrenti:

  • a) datore di lavoro e RSPP avevano valutato correttamente il rischio dell’incarico affidato al dipendente;
  • b) dal punto di vista oggettivo non era necessario che questi si portasse sul tetto per portare a compimento l’incarico ricevuto, sicché l’attrezzatura ed i presidi messi a sua disposizione erano idonei a consentirne l’esecuzione in sicurezza;
  • c) il dipendente infortunato, che aveva disatteso le direttive ricevute, era esperto per quel tipo di lavorazioni.

Di fronte a questi “punti fermi”, la Suprema Corte, esclude la possibilità di rimproverare i ricorrenti per non aver previsto l’infortunio di cui era rimasto vittima il dipendente.

A tal fine, viene messo in particolare risalto non solo il contenuto della posizione di garanzia che spetta al datore di lavoro (e, quindi, anche al RSPP); ma anche gli “effetti” del “modello collaborativo” disegnato dalla vigente normativa, «in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori».

Per quanto attiene al contenuto della posizione di garanzia del datore di lavoro, è ribadita la centralità della nozione di “area di rischio” da cui deriva la necessità della sua completa dichiarazione nel DVR ed il conseguente adempimento degli obblighi imposti al datore di lavoro per la sua corretta “gestione”.

L’estensione della sua responsabilità, pertanto, non è data dall’astratta prevedibilità del comportamento rischioso del lavoratore (da cui conseguirebbe un obbligo di vigilanza assoluto sull’agire di quest’ultimo), bensì dal parametro della «dominabilità umana del fattore causale». Di conseguenza, 11«una volta che ha fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell’evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore».
Quest’ultimo, del resto, ricorda la Corte, è a sua volta tenuto ad attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e ad agire con diligenza, prudenza e perizia, nel quadro del “modello collaborativo”. (FONTE: ingegneri.info)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.