SICUREZZA sul lavoro: responsabilità anche se il rischio è stato previsto nel DVR

SICUREZZA LAVOROCon sentenza n. 44793 del 9 novembre 2015, la Sezione IV Penale della Corte di Cassazione ha statuito che, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, al datore non basta prevedere il rischio nel documento di valutazione per escludere le sue responsabilità.

La Suprema Corte ha confermato la penale responsabilità del dipendente responsabile per la sicurezza, nonché delegato dal datore di lavoro per l’attuazione delle misure di prevenzione, condannato per aver contribuito a cagionare l’investimento di un pedone.

In particolare il responsabile, pur avendo individuato nel D.V.R. il rischio di investimento del personale da parte degli automezzi in manovra nel piazzale dell’azienda, non aveva provveduto a predisporre le misure necessarie a neutralizzarlo, quali ad esempio l’apposizione di una segnaletica orizzontale delineante i percorsi sicuri di manovra e di circolazione dei pedoni o di una cartellonistica adeguata.

Tale condotta omissiva è stata ritenuta dalla Corte concausa della morte del pedone, unitamente alla negligenza del conducente dell’autoarticolato investitore (giudicato separatamente).

Il lavoratore, in qualità di responsabile per la sicurezza e dunque di soggetto tenuto alla gestione del rischio infortuni, era infatti titolare di una posizione di garanzia che gli imponeva di tenere un comportamento attivo invece che omissivo.

Per quanto concerne i precedenti giurisprudenziali sulla questione, si rileva come la Suprema Corte, in tema di D.V.R., si è a più riprese pronunciata sull’importanza del predetto documento valutativo dei rischi aziendali, in particolare affermando come costituisce reato non solo l’omessa redazione del documento di valutazione, ma anche il suo mancato, insufficiente o inadeguato aggiornamento od adeguamento (Cass., Sez. 3, n. 4063 del 28/01/2008).

I giudici di legittimità hanno peraltro sempre specificato che il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l’evento lesivo non può essere desunto soltanto dall’omessa previsione del rischio nel documento, ma tale rapporto deve essere accertato in concreto, rapportando gli effetti dell’omissione all’evento che si è concretizzato (Cass., Sez. 4, n. 8622 del 3/03/2010).

Ricordiamo infine come Le Sezioni Unite, nel noto caso Thyssenkrupp, abbiano ribadito che il datore di lavoro deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (Sez. U, n. 38343 del 18/09/2014).

In conclusione, per la Corte di Cassazione non basta prevedere il rischio, ma lo stesso deve essere costantemente aggiornato e, soprattutto, è necessario sempre attuare tutte quelle misure preventive finalizzate a eliminarlo o ridurlo.

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.