Gli strumenti giuridici a disposizione delle imprese per attribuire a una società esterna la produzione di un prodotto o la fornitura di un servizio sono molteplici e in un’epoca in cui la terminologia anglosassone si insinua nel nostro vocabolario con sempre maggiore insistenza, tali strumenti assumono, quantomeno nel gergo imprenditoriale, la definizione di “accordi in outsourcing”.
L’esternalizzazione comporta, assieme agli indubbi vantaggi economici per l’impresa, alcuni palesi inconvenienti per i lavoratori, come quello che si verifica quando tra le diverse imprese che si trovano a cooperare, i rapporti di lavoro di dipendenti che appartengono alla stessa categoria vengano regolati con contratti e condizioni diverse; o quando si riscontra la diminuzione del grado di sindacalizzazione degli operai, conseguente alla diminuzione delle dimensioni delle imprese coinvolte nella catena degli appalti. Inoltre, la compresenza di imprese nell’esecuzione della stessa opera, se è vero che costituisce una prassi consolidata e auspicabile per l’impresa che appalta, è anche vero che rappresenta un rischio per la salute e la sicurezzadei lavoratori, definito dalla disciplina antinfortunistica “rischio interferenziale”.
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In particolare, l’art. 26 del Decreto Legislativo 81/2008, in tema di sicurezza sul lavoro, dispone gli obblighi connessi alla presenza di contratti di appalto, di opera o somministrazione. Fra tali obblighi, di fondamentale importanza è la redazione del Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze, meglio noto come Duvri, nell’ambito del quale devono essere indicate in maniera specifica le misure di sicurezza precauzionali che tutti i soggetti coinvolti devono adottare, volte all’eliminazione dei rischi nelle aree di interferenza (Corte di Cassazione, sezione III, 9 novembre 2018, n. 51029).
La Corte di Cassazione ha poi fornito una valutazione assai estensiva del concetto di interferenza, attraverso una lettura funzionale delle norme che prescinde dalla definizione civilistica della tipologia contrattuale, quale appalto, somministrazione o contratto d’opera con cui le parti hanno formalmente qualificato il loro rapporto.
In presenza di tale concreta interferenza infatti, i rischi per la salute dei lavoratori aumentano sensibilmente e non è un caso che la maggior parte degli infortuni e delle morti sul lavoro, sempre più numerose, avvenga nel settore edile, in cui la prassi dell’esternalizzazione, maggiormente invalsa rispetto ad altri comparti produttivi, consente lo sfruttamento dei vantaggi derivanti dall’utilizzo di manodopera a basso costo per lo svolgimento delle mansioni meno qualificate.
La previsione del rischio interferenziale invece, pur costituendo un apprezzabile determinazione del legislatore in tema di sicurezza, interviene a valle della prassi delle esternalizzazioni, attribuendo al committente il mero onere, comunque irrinunciabile, di gestire il rischio di infortuni determinato dalla partecipazione di più imprese alla realizzazione dell’opera.