Smartworking e infortunio sul lavoro

L’Inail riconosce un indennizzo per l’infortunio dovuto ad una caduta dalle scale di casa durante una telefonata di lavoro effettuata in orario di smartworking

La pandemia ha incrementato in modo significativo il ricorso alla modalità di svolgimento del lavoro da casa. Secondo l’osservatorio Smart Working, sono 6,58 milioni gli italiani che nel 2020 hanno lavorato da casa, contro le 570 mila unità del 2019. Il fenomeno non è destinato a tornare ai dati pre-pandemia, perchè sono troppi i vantaggi sperimentati finora in termini di costo del lavoro, di risparmio di tempo per gli spostamenti e di compatibilità con le esigenze di vita, specie delle donne.

E con l’aumento del lavoro da casa sono destinate a sorgere nuove problematiche giuridiche. Prima fra tutte, la sicurezza sul lavoro in ambienti casalinghi, e i riflessi sulla responsabilità del datore di lavoro che non ha poteri di vigilanza sugli ambienti domestici del lavoratore.

Ha fatto discutere la notizia del primo indennizzo riconosciuto dall’ INAIL per l’infortunio di una lavoratrice trevigiana, che a settembre 2020 è caduta in casa dalle scale mentre era impegnata in una telefonata di lavoro durante l’orario di smartworking.

In un primo momento, l’INAIL aveva respinto la richiesta di indennità della lavoratrice, ma a seguito del ricorso amministrativo dell’interessata, l’Istituto assicurativo le ha riconosciuto un indennizzo di ventimila euro, oltre al pagamento delle spese mediche.

La base giuridica per la copertura INAIL dei sinistri in smartworking si trova nell’art. 23 secondo comma della legge sul lavoro agile (Legge 22 maggio 2017, numero 81), che estende ai lavoratori agili le tutele previste contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. Il terzo comma disciplina anche il caso dell’infortunio in itinere, nel percorso di andata e ritorno dall’abitazione al luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione di lavoro fuori dai locali aziendali; purché però la scelta di tale luogo sia dettata da esigenze connesse alla prestazione o dalla necessità di coniugare esigenze di vita personale e di lavoro secondo criteri di ragionevolezza. Potrebbe essere il caso del lavoratore che non avendo spazi sufficienti nella casa di residenza si reca in una seconda casa o in una biblioteca pubblica.

Ulteriori chiarimenti sull’infortunio in smartworking si ricavano dalla circolare INAIL numero 48 del 2 novembre 2017 dove è precisato che il lavoratore agile è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio dell’attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale del lavoratore.

I rischi lavorativi cui è esposto il lavoratore sono normalmente indicati nell’accordo sul lavoro agile (articolo 19, Legge 81 del 2017), ma nel caso in cui l’accordo non fornisca indicazioni sufficienti rispetto al singolo e specifico infortunio occorso, sarà necessario esperire un accertamento finalizzato a verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali di tutela. In particolare, si tratterà di verificare se l’attività che il lavoratore stava svolgendo al momento dell’incidente era necessaria e funzionale a quella lavorativa.

Un limite alla responsabilità del datore di lavoro e all’intervento dell’INAIL può essere costituito dal cosiddetto “rischio elettivo”. La circolare INAIL 48/2017 esclude infatti dalla copertura assicurativa quei rischi cui il lavoratore agile si espone volontariamente, contravvenendo le misure di contenimento individuate dal datore di lavoro. In questo caso, il lavoratore, per ottenere comunque il diritto al risarcimento del danno, potrebbe provare a dimostrare che il datore di lavoro non ha adeguatamente valutato i rischi connessi alla prestazione lavorativa oppure che non ha fornito la formazione e l’informazione necessaria per contenere i predetti rischi. (Fonte)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.