Sul ruolo e sulle responsabilità del committente nei cantieri

Al committente non è attribuito Solo un compito di verifiche formali ma anche quello di eseguire controlli sostanziali su tutto ciò che riguarda la sicurezza dei lavoratori e di accertarsi che i coordinatori adempiano ai loro obblighi. Di G.Porreca.

E’ ormai consolidata la posizione che ha assunto la Corte di Cassazione in merito al ruolo e alle responsabilità del committente di un’opera edile ed agli obblighi che allo stesso rinvengono dalle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ed in particolare da quelle di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i.. Al committente, ha ribadito la suprema Corte in questa sentenza, non è attribuito dalla legge il compito di verifiche solo “formali” ma anche quello di eseguire controlli sostanziali ed incisivi su tutto ciò che riguarda i temi della prevenzione, della sicurezza nei luoghi di lavoro e della tutela della salute dei lavoratori e di accertarsi altresì che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in tale materia. In altri termini, secondo la Corte di Cassazione, il legislatore con la norma richiamata ha inteso rafforzare la tutela dei lavoratori rispetto ai rischi ai quali essi sono esposti nell’esecuzione dei lavori, prevedendo, in capo ai committenti ed ai responsabili dei lavori, una posizione di garanzia particolarmente ampia dovendo essi, sia pure con modalità diverse rispetto a datori di lavoro, dirigenti e preposti, prendersi cura della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, garantendo, in caso di inadempienza dei predetti soggetti, l’osservanza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge.
Il fatto
L’amministratore unico di una società ha fatto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha ridotta la pena, condizionalmente sospesa, allo stesso inflitta, per il delitto di lesioni colpose gravi e aggravate dalla violazione delle norme a tutela degli infortuni sul lavoro in danno di un lavoratore dipendente della società, a duecento euro di multa e l’importo della provvisionale assegnata alla parte civile a 25.000,00 euro. All’imputato era stato contestato di avere, in concorso con altri (cioè il titolare della ditta esecutrice di lavori, il coordinatore autore del PSC e il responsabile dei lavori), quale committente dei lavori di rifacimento della copertura dei capannoni della società, cagionato per colpa ad un lavoratore irregolare lesioni personali gravi consistite nel trauma cranico, trauma toracico addominale, fratture costali multiple, lacerazioni epatiche multiple, frattura del bacino, frattura dell’omero destro, giudicate guaribili in un tempo superiore ai 40 giorni e con postumi permanenti valutati dall’INAIL nella misura del 24% in quanto, mentre il suddetto lavoratore si trovava sulla copertura dei capannoni della società intento ai lavori di rifacimento della medesima, stante l’assenza di ogni presidio sia collettivo (impalcati, tavole sopra le orditure ecc.) che individuale (cinture di sicurezza idoneamente assicurate a parti stabili dell’edificio o delle opere provvisionali) atto a prevenire la possibile caduta nel vuoto dei lavoratori attraverso la copertura, a seguito del cedimento della copertura stessa precipitava a terra da una altezza di circa 8 m attraverso il lucernaio presente sul tetto riportando nell’impatto le sopra descritte conseguenze lesive. Gli estremi della colpa contestata erano stati: negligenza, imprudenza, imperizia nonché inosservanza di norme preposte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, non avendo adottato le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, erano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori. Al committente erano state contestate in particolare le violazioni:
 – dell’art. 93 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 per non avere verificato l’adempimento da parte del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dell’opera di rifacimento della copertura dei capannoni, degli obblighi di cui agli articoli 91 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 (contenuto del PSC) e 92 comma 1 lett. b (verifica idoneità del POS) consentendo così l’esecuzione di tali attività nella totale assenza di ogni misura di prevenzione e protezione, sia collettiva che individuale, contro la caduta nel vuoto degli addetti per cedimento della copertura e/o dei lucernai;
 – dell’art. 90 comma 9 lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 per non avere verificata l’idoneità tecnico professionale sia dell’impresa individuale affidataria ed esecutrice che dei lavoratori autonomi da questa impiegati, in relazione alla capacità di eseguire in sicurezza i lavori di rifacimento della copertura dei capannoni predetti.
Il titolare dell’impresa esecutrice e il coordinatore hanno patteggiato  la pena mentre il responsabile dei lavori è stato assolto già con la sentenza di primo grado.
Il ricorso in Cassazione e le motivazioni
Il committente ha fatto ricorso in Cassazione alla quale ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, previa sospensione dell’esecuzione della condanna civile, adducendo diverse motivazioni. Lo stesso innanzitutto ha fatto notare che l’incidente occorso al dipendente non poteva qualificarsi come infortunio sul lavoro perché avvenuto nella pausa pranzo mentre il predetto cercava il suo telefonino e per altri motivi tra i quali il ritardo nella chiamata di soccorso al 118. Lo stesso ha sostenuto altresì di avere delegato, per le incombenze relative al cantiere e per seguire i lavori, un geometra munito di poteri di spesa e per giunta presente sul cantiere per cui questi non poteva che essere “il responsabile dei lavori” a tutti gli effetti, ivi compresi quelli antinfortunistici per cui allo stesso erano da addebitare le violazioni a lui contestate e relative al controllo del coordinatore e dei piani di sicurezza che erano stati regolarmente redatti.
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione e pertanto respinto. La stessa ha fatto innanzitutto osservare, per quanto riguarda l’osservazione fatta dal ricorrente circa l’infortunio avvenuto durante la pausa pranzo, che a nulla vale, ai fini dell’esclusione della qualificabilità di infortunio sul lavoro o comunque a scriminare la condotta colposa ascritta all’imputato, l’eventuale circostanza che il lavoratore non stesse lavorando perché in pausa e alla ricerca del suo telefonino. La relazione causale tra la violazione delle prescrizioni dirette a garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro e gli infortuni che concretizzano i fattori di rischio avuti di mira dalle prescrizioni violate, infatti, ha chiarito la suprema Corte, sussiste indipendentemente dall’attualità della prestazione lavorativa, e quindi anche nei momenti di pausa, riposo o sospensione dell’attività. Circa la delega è stata ritenuta corretta dalla Sezione IV nel caso in esame la necessità di un atto scritto per il formale incarico di responsabile dei lavori gravando sullo stesso tutte le funzioni proprie committente in materia di sicurezza ed essendo egli chiamato a svolgere un ruolo di super-controllo consistente, tra l’altro, nella verifica che i coordinatori dei lavori adempiano agli obblighi su di loro incombenti. A tal riguardo nel caso in esame si è potuto constatare che il geometra, nei cui confronti non risultava alcun atto formale di nomina e nessuna delega a responsabile dei lavori, aveva solo svolto di fatto funzioni compatibili anche con quelle proprie di un normale professionista tecnico ed era stato assolto.
La Corte suprema ha fatto altresì osservare che l’art. 6 comma 2 del D. Lgs. n. 494/1996, come sostituito dal D. Lgs. n. 528/1999, prevede che “La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 4, comma 1, e articolo 5, comma 1, lettera a)”. Il legislatore, dunque, ha proseguito la Sez. IV, nella delicata materia della sicurezza dei cantieri e della tutela della salute dei lavoratori, ha ritenuto, oltre che di delineare specificamente gli obblighi del committente, che è il soggetto nel cui interesse sono eseguiti i lavori, e del responsabile dei lavori, anche di ampliarne il contenuto, prevedendo a carico degli stessi non solo un obbligo di verifica dell’adempimento, da parte dei coordinatori, degli obblighi su loro incombenti ma anche di verifica del rispetto, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e della corretta applicazione delle procedure di lavoro.
Al committente, dunque”, ha così concluso la Corte di Cassazione giustificando il rigetto del ricorso, “non è attribuito dalla legge il compito di verifiche solo ‘formali’, bensì di eseguire controlli sostanziali ed incisivi su tutto quanto riguarda i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore e di accertarsi, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in tale materia. In altri termini, il legislatore, con la norma richiamata, ha inteso rafforzare la tutela dei lavoratori rispetto ai rischi cui essi sono esposti nell’esecuzione dei lavori, prevedendo, in capo ai committenti ed ai responsabili dei lavori, una posizione di garanzia particolarmente ampia dovendo essi, sia pure con modalità diverse rispetto a datori di lavoro, dirigenti e preposti, prendersi cura della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, garantendo, in caso di inadempienza dei predetti soggetti, l’osservanza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge”.
About Mario Ferraioli 4032 Articles
MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.