Sulla non responsabilità del committente per un infortunio in cantiere

In questa sentenza due sono i principi, ormai consolidati in giurisprudenza, che ha richiamati la Corte di Cassazione nel decidere su di un ricorso presentato da un committente condannato dal G.U.P. di un Tribunale perché ritenuto responsabile dell’omicidio colposo di un lavoratore con violazione della disciplina antinfortunistica e successivamente invece assolto dalla Corte di Appello per non avere commesso il fatto.

In tema di infortuni sul lavoro, ha ricordato infatti la suprema Corte con riferimento alla individuazione della responsabilità della figura del committente, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori per cui, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore e del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte sua di situazioni di pericolo.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha inoltre sostenuto la stessa Corte di Cassazione, il committente è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio di un lavoratore, sia per la scelta dell’impresa sia in caso di omesso controllo dell’adozione da parte dell’appaltatore delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini.

È proprio basandosi su questi due principi che la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalle parti civili e ha annullata la sentenza di condanna del proprietario di un immobile che aveva commissionato a una impresa esecutrice alcuni lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato durante i quali si era verificato l’infortunio mortale di un lavoratore dovuto al crollo di una parte della struttura. (Fonte)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.