Superbonus 110% anche per imprese e autonomi: le regole

Ecobonus al 100% per le persone fisiche ma ammesse imprese a autonomi per lavori nell’intero condominio: regole caso per caso nel Dl Rilancio.

Il superbonus del 110% – previsto per i lavori agevolati effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 sulle parti comuni dell’edificio – è disponibile anche per i lavoratori autonomi e le imprese che si trovano in un condominio.

Di norma, sono esclusi i lavori che riguardano un intero edificio adibito ad attività di impresa o esercizio della professione mentre l’agevolazione spetta alle proprietà con destinazione residenziale. E i contribuenti diversi dalle persone fisiche non possono usare il bonus nemmeno per interventi su singole unità immobiliari appartenenti a un condominio.

C’è però un’eccezione: se è il condominio stesso ad effettuare i lavori, allora l’agevolazione spetta a tutte le unità immobiliari che lo compongono, compresi eventuali uffici, negozi, magazzini e locali adibiti ad attività di impresa di lavoro autonomo. Esempio: un negozio che si trova in un condominio, se effettua i lavori di efficientamento termico previsti dal sopra citato articolo 119 del dl 34/2020 solo sulla propria unità immobiliare non ha diritto all’agevolazione al 110%. Se invece i lavori vengono stabiliti dall’intero condominio, allora anche la quota spettante al negozio sarà agevolata al 110%.

Il decreto Rilancio prevede infatti questo beneficio per:

  • i condomìni;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa;
    arti e professioni, su unità immobiliari unifamiliari adibite ad abitazione principale;
  • gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e dagli enti con le stesse finalità sociali, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Dunque la legge non pone dei vincoli sulla tipologia del condomino. Questo significa che anche le imprese (al di là della loro forma giuridica) o i lavoratori autonomi possono fruire delle detrazioni maggiorate nel caso in cui abbiano un immobile in un condominio in cui viene realizzato un intervento mirato al miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio, come ad esempio un cappotto termico o la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con un impianto centralizzato per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. L’impresa o il lavoratore autonomo beneficeranno del superbonus in base alla loro quota millesimale e avranno la possibilità di chiedere la detrazione per recuperare la spesa in cinque rate annuali di pari importo o di cedere il credito d’imposta.

Lo stesso vale per i lavori sulle parti comuni per i quali è previsto il sismabonus del 110% o quello ordinario, con detrazioni dal 50 all’85%. Ma anche per il bonus facciate del 90% riservato ai lavori di recupero o di restauro delle parti esterne degli edifici che si trovano nelle zone A e B effettuati nel 2020.

Attenzione: le imprese sono escluse anche quando i lavori riguardano un’intera palazzina adibita alla propria attività. Lo stabilisce il comma 10, in base al quale le agevolazioni non si applicano alle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale. Quindi, se i lavori vengono effettuati su un’intera palazzina, l’agevolazione scatta solo se questa è adibita dal proprietario ad abitazione principale. E non ci sono norme che comprendono nell’agevolazione gli immobili d’impresa. (Fonte)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.