TERREMOTO: 3 cose da sapere sul nuovo decreto

La chiesa di Borgo Sant'Antonio, Visso, 27 ottobre 2016 (AP Photo/Alessandra Tarantino)
La chiesa di Borgo Sant'Antonio, Visso, 27 ottobre 2016 (AP Photo/Alessandra Tarantino)
La chiesa di Borgo Sant’Antonio, Visso, 27 ottobre 2016
(AP Photo/Alessandra Tarantino)

Dopo il terremoto del 24 agosto il governo varava il primo decreto legge n.189 del 17 ottobre 2016 in favore delle popolazioni colpite dal sisma. Il terremoto del 30 ottobre ha obbligato il governo a formulare un secondo decreto. In questo articolo si analizzano le 3 cose più importati da saperesul decreto legge n.205 dell’11 novembre 2016 (Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016). Particolare attenzione è data all’art. 9 interventi di immediata esecuzione, che interessa le popolazioni con danni lievi/esito B.

Art. 2 – Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori

I Sindaci dei Comuni interessati dal terremoto devono indicare le aree da destinare agli insediamenti di container. Nella individuazione delle aree deve essere assicurata la preferenza per quelle pubbliche rispetto a quelle private. La predisposizione e la gestione delle aree, comprensiva della realizzazione delle opere infrastrutturali strettamente necessarie alla immediata fruizione degli insediamenti, sarà gestita dai Comuni. Il Dipartimento della protezione civile provvederà, invece, al noleggio e alla installazione dei container. Le aree saranno dismesse appena i moduli abitativi provvisori diventeranno disponibili.

Art. 3 – Incentivi alle attività agricole e produttive colpite dal terremoto

Le imprese che hanno subito danni a causa del terremoto a far data dal 24 agosto 2016, possono acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività, sulla base di apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato (es. ingegnere). A seguito di verifica di sicurezza, l’ingegnerefornirà la certificazione di agibilità sismica necessaria alla ripresa dell’attività. Le spese sostenute saranno rimborsate ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 9 – Interventi di immediata esecuzione a seguito del terremoto

Al fine di favorire il rientro delle popolazioni interessate dal terremoto, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili (esito B scheda AeDES), oppure classificati non utilizzabili secondo le procedure speditive, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un ingegnere, effettuare l’immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture. Le spese sostenute saranno rimborsate con il contributo pubblico.

Conclusioni

Gli imprenditori o i cittadini che volessero immediatamente intervenire per la riparazione dei danni lievi (esito B) provocati dagli eventi sismici successivi al 24 agosto, possono incaricare un ingegneredell’iter burocratico necessario per dare il via ai lavori. Le spese sostenute, se asseverate da un professionista abilitato (es. ingegnere), saranno poi rimborsate dai fondi destinati alla ricostruzione. Il tecnico quindi, e non l’impresa, è la figura professionale che si interpone tra il cittadino e le istituzioni garantendo la piena legalità del processo di ricostruzione. Per ulteriori chiarimenti sulla richiesta di contributo e la riparazione dei danni scrivete a  ANIAS MARCHE – email: [email protected]. (FONTE: sisma.it – mod. albatros)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.