Terremoto dell’Aquila: quando una condotta negligente della vittima amplifica le conseguenze del reato

Uno dei nodi più sensibili dell’ordinamento è l’equilibrio tra le responsabilità dell’autore di un illecito e il dovere di autoresponsabilità di chi ne ha subito le conseguenze.

La sentenza del Tribunale civile dell’Aquila che ha ravvisato un concorso di colpa a carico delle vittime del crollo di una palazzina in cui morirono 24 persone, avvenuto durante il sisma del 6 aprile 2009, tocca uno dei nodi più sensibili dell’ordinamento, cioè quello dell’equilibrio tra le responsabilità dell’autore di un illecito e il dovere di “autoresponsabilità” di chi ne ha subito le conseguenze. La necessità di definire i confini del dovere di “autoprotezione” della vittima risponde all’esigenza di poter comminare all’autore dell’illecito una pena, o un risarcimento, adeguati alla sua effettiva responsabilità. Si tratta di un principio di civiltà giuridica che vale, soprattutto, in materia di fatti colposi, cioè involontari, in cui non di rado una condotta negligente della vittima può avere amplificato le conseguenze del reato. In materia penale, le regole generali prevedono che le concause – preesistenti, simultanee o sopravvenute – non interrompono il nesso di causalità tra l’azione od omissione del colpevole e il fatto; se però sono sopravvenute, possono escludere il rapporto di causalità, purchè siano state da sole sufficienti a determinare l’evento. La valutazione delle concause ai fini dell’irrogazione della sanzione è disciplinata anche nell’articolo 133 del Codice penale, ove è stabilito che la pena deve essere proporzionata all’intensità del dolo o al grado della colpa.

Il dovere di autoprotezione

Il dovere di “autoprotezione” della vittima trova una regolamentazione speciale in materia di responsabilità di circolazione stradale e infortuni sul lavoro: i delitti di omicidio e lesioni stradali prevedono una diminuzione di pena fino alla metà se l’evento non è esclusiva conseguenza della responsabilità dell’autore del reato. La giurisprudenza è però rigorosa, visto che la Cassazione ha stabilito, di recente, che “per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile, dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo” (sentenza 37622/2021). In ambito di protezione della sicurezza sul lavoro, l’articolo 20 Dlgs 81/2008, prevede che è obbligo del lavoratore «prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro». La Cassazione ha chiarito che in materia di infortuni di questo genere, il lavoratore, in base alla citata norma, oltre alla propria sicurezza, è garante anche di quella dei suoi colleghi di lavoro, e delle altre persone presenti, quando si trova nella condizione di intervenire per rimuovere le possibili cause di pericolo, anche “in ragione della maggiore esperienza lavorativa” (sentenza 49885/2018).

Il fatto colposo del danneggiato

L’articolo 1227 del Codice civile; detta norma stabilisce che – se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno – il risarcimento è diminuito “secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”. Inoltre, il comma 2 della dispone prevede che «il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza». La Suprema corte, in proposito, ha spiegato che il danneggiato deve usare «l’ordinaria diligenza» per evitare conseguenze dannose, scegliendo – tra più opzioni possibili – di tenere la condotta più idonea a soddisfare il proprio interesse contemperandolo con quello alla limitazione del danno (sentenza 7771/2011). La condotta che si può esigere dal danneggiato non deve però essere troppo onerosa, non potendo incidere in misura apprezzabile sulla sua libertà di azione; in altre parole, non si può pretendere dal danneggiato che «si assoggetti ad un’attività più onerosa di quel che comporti l’ordinaria diligenza, divenendo la sua inerzia rilevante solo quando essa sia ascrivibile a dolo o colpa» (sentenza 9850/2002).

L’ordinaria diligenza

In una recente decisione è stato poi chiarito che la vittima ha il dovere di serbare una condotta attiva «espressione dell’obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell’altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell’ambito dell’ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare rischi o rilevanti sacrifici» (ordinanza 22352/2021). Per quanto concerne l’onere probatorio, il giudice è tenuto a valutare d’ufficio l’eventuale rilevanza del concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno, ai sensi del primo comma dell’articolo 1227; se, invece, viene eccepito che i danni sono causati unicamente dalla condotta della vittima, tocca alla parte cui viene richiesto dimostrare che il risarcimento non è dovuto (sentenza 11258/2018). (Fonte)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.