VEICOLI FUORI USO = RIFIUTI PERICOLOSI?

Quando un deposito giudiziario di veicoli dismessi può dar luogo a “deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi” con relativa condanna del titolare dell’attività?

 La natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso non necessita di particolari accertamenti quando risulti, anche soltanto per le modalità di gestione, che lo stesso non è stato sottoposto ad alcuna operazione finalizzata alla rimozione dei liquidi e delle altre componenti pericolose.

IL FATTO

Il titolare di una ditta abilitata all’affidamento di veicoli sottoposti a sequestro, veniva condannato per aver effettuato un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi costituiti da 250 autoveicoli e 150 motocicli e ciclomotori, nonché materiali inerti provenienti da demolizioni edilizie, su un’area recintata scoperta.

Nel ricorso per cassazione la ditta deduceva il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta natura di rifiuto dei mezzi rinvenuti, osservando che per l’attività svolta non era richiesta alcuna autorizzazione inerente alla gestione di rifiuti, svolgendo egli un’attività di deposito giudiziario e che l’individuazione dei mezzi quali rifiuti sarebbe stata data per presupposto senza alcuno specifico accertamento.

COSA DICE LA CASSAZIONE

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

I giudici di merito avevano accertato, in fatto, le caratteristiche dei mezzi depositati presso la struttura dell’imputato e le condizioni in cui venivano mantenuti: si trattava di veicoli in disuso, in parte incidentati, incendiati, mancanti di parti e di targhe o giacenti da anni, consegnati direttamente dai proprietari per la demolizione o già radiati dal PRA su richiesta presentata da autoscuole o demolitori. Detti mezzi risultavano, inoltre, abbandonati senza alcuna cautela opreventivo trattamento, su un’area priva di impermeabilizzazione del terreno, esposti agli agenti atmosferici ed al dilavamento senza alcun sistema per il convogliamento e lo smaltimento dei reflui.

Non si trattava, dunque, di soli mezzi ricevuti in qualità di custode giudiziario, ma di autoveicoli e motocicli pacificamente qualificabili come rifiuti, così come era indubbia la natura di rifiuto dei residui provenienti da demolizione, pure depositati sull’area nella disponibilità del ricorrente.

La Cassazione ha svolto un’articolata analisi in merito alla natura di rifiuto dei veicoli fuori uso cominciando dall’art. 227, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 152/2006 il quale richiama espressamente il D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, che recepisce la direttiva n. 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso, oltre, non avendo la disciplina comunitaria contemplato tutte le categorie di veicoli a motore, l’art. 231 cit. dec. il quale costituisce un necessario complemento della particolare normativa introdotta dal D.Lgs. n. 209/2003, in quanto tratta dei veicoli fuori uso non disciplinati da quest’ultimo decreto.

La sentenza ha poi ricordato che nella giurisprudenza della stessa Corte Suprema si è precisato che le richiamate disposizioni considerano sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono, ancorché giacente in area privata.

Tale condizione di rifiuto peraltro non può essere del tutto esclusa neppure con riferimento ai veicoli sottoposti a sequestro quando questi, per le modalità con le quali sono detenuti, siano da considerare obiettivamente destinati all’abbandono.

Secondo i giudici romani, le condizioni del deposito dei veicoli di cui danno conto i giudici del merito evidenziavano, inequivocabilmente, una obbiettiva condizione di abbandono che escludeva ogni dubbio sulla loro condizione di rifiuto.

Per la Cassazione era corretta anche la qualificazione dei veicoli come rifiuti pericolosi.

Il comma 4 dell’art. 184, D.Lgs. n. 152/2006 specifica che: «sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della Parte Quarta del presente decreto». Anch’esso individuava, in precedenza, tra i rifiuti speciali, al comma 3, lettera I) «i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti» (il periodo è stato poi soppresso con l’intervento correttivo ad opera del D.Lgs. n. 205/2010).

Inoltre il comma 5 del medesimo articolo chiarisce che l’elenco dei rifiuti di cui all’Allegato D alla Parte IV include i rifiuti pericolosi e tiene conto della loro origine e composizione e, quando necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose.

L’allegato D individua con il codice CER 16 01 04* e, quindi, quali rifiuti pericolosi, i veicoli fuori uso in generale e, con il codice CER 16 01 06, i veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose, che sono dunque rifiuti non pericolosi.

La sentenza ha ritenuto opportuno formulare alcune precisazioni: «È evidente che un veicolo funzionante contiene una serie di elementi e sostanze che ne consentono la normale utilizzazione e che sono normalmente riconducibili nel novero dei liquidi e dellecomponenti cui il catalogo dei rifiuti attribuisce rilievo ai fini della classificazione del veicolo fuori uso come rifiuto pericoloso. Si pensi, ad esempio, al combustibile, alla batteria, all’olio motore, alle sospensioni idrauliche, all’olio dell’impianto frenante, ai liquidi refrigeranti o antigelo, aidetergenti per i cristalli, ad alcune parti dell’impianto elettrico o del motore.

Tali componenti, normalmente presenti in tutti i veicoli marcianti, richiedono, per essere rimossi, operazioni oggettivamente complesse, le quali comportano non soltanto la previa selezione dei singoli elementi da eliminare, ma anche la disponibilità di particolari attrezzature per lo smontaggio. Si tratta, inoltre, di attività che, per essere eseguite, richiedono una minima competenza tecnica ed il rispetto di specifiche norme di sicurezza o, quanto meno, di una certa prudenza al fine di evitare danni alle persone o alle cose.

Tali interventi di “bonifica” risultano, peraltro, ancor più complessi quando le condizioni del veicolo, a causa di precedenti eventi, come, ad esempio, nel caso di danni ingenti alla carrozzeria a seguito di sinistro stradale, rendono meno agevole le operazioni di movimentazione e di smontaggio delle singole componenti.

Inoltre, una volta rimossi, i liquidi e le componenti non più utilizzabili vanno pure trattati come rifiuti e sono, pertanto, soggetti alla disciplina prevista per la loro gestione, cosicché attività quali, ad esempio, il deposito, il trasporto o lo smaltimento richiedono specifici titoli abilitativi e dovrebbero risultare comunque tracciabili perché documentate.

È dunque evidente che le effettive modalità di conservazione del veicolo e la presenza o meno dei mezzi necessari per l’espletamento delle attività di cui si è appena detto costituiscono dati obiettivi di valutazione e che l’esclusione dal novero dei rifiuti pericolosi dei veicoli fuori uso non può essere presunto, essendo al contrario pacifico che un veicolo, non sottoposto ad alcun preventivo trattamento volto ad eliminarne i liquidi e le componenti pericolose, le contenga ancora, considerando la complessità delle operazioni di rimozione».

E’ stato conseguentemente affermato il principio secondo il quale la natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso non necessita di particolari accertamenti quando risulti, anche soltanto per le modalità di gestione, che lo stesso non è stato sottoposto ad alcuna operazione finalizzata alla rimozione dei liquidi e delle altre componenti pericolose.

Nella fattispecie, la presenza di liquidi e sostanze pericolose nei veicoli risultava effettivamente accertata dal giudice del merito mediante il richiamo al contenuto del verbale di sopralluogo, corredato da fotografie, nella parte in cui evidenzia l’opportunità, dopo la rimozione dei veicoli «…di effettuare un’indagine per accertare l’eventuale contaminazione dei suoli a causa del percolamento di liquidi (oli, benzina, refrigeranti) e del dilavamento da parte delle piogge di parti meccaniche arrugginite…».

Della «perdita di liquidi ed oli minerali degli automezzi», oltre che delle generali condizioni di degrado dell’area, viene dato atto in altra parte della decisione di primo grado osservando come tale situazione fosse stata comprovata dalle dichiarazioni di un teste.

DI Vincenzo Paone

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.