Pubblicata in G.U. lo scorso 20 Agosto, la Legge di conversione n° 132/2015, del D.L n° 83/2015 recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”, apporta rilevanti novità e modifiche ad alcune norme del codice di procedura civile ed alle disposizioni che regolano il deposto telematico degli atti processuali.
In sostanza l’ausiliario del Giudice dell’Esecuzione, potrà richiedere un acconto massimo pari al 50% del compenso (applicando l’art.13 delle tabelle allegate al D.M. 30/05/2002) determinato sulla base del valore di stima dell’immobile. A vendita avvenuta, il compenso complessivo dell’esperto sarà, invece, calcolato in base al prezzo ricavato dalla vendita dell’immobile.
Pertanto, oltre alle restrizioni economiche applicate ai compensi previsti per il Consulente d’Ufficio, aumentano anche i tempi di riscossione del saldo della parcella dovuta, per il quale si dovrà attendere l’avvenuta alienazione del bene e, nel caso di trasferimenti di proprietà a prezzi inferiori al valore di stima originario, si paventa il rischio di un rimborso parziale dell’acconto ricevuto o di un saldo miserrimo.
Appare dunque evidente che ad un carico di responsabilità sempre consistente in capo all’esperto venga a corrispondere un’ulteriore mortificazione delle competenze e della professionalità dello stesso: oltre ai mortificanti compensi commisurati al tempo (i ben noti Euro 8,15 a vacazione ovvero Euro 4,08 all’ora) anche i compensi per la perizia o la consulenza in materia di estimo diventano un’obolo decisamente poco gratificante.
Tratto da: ingegneridicapitanata.it
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