Cos’è e a cosa serve la visita medica nei luoghi di lavoro

 Fra i diritti/doveri dei lavoratori c’è quello di sottoporsi a visita medica. Il datore di lavoro è tenuto a programmare, in orario lavorativo, le visite mediche, svolte dal medico competente che attraverso di esse valuta l’idoneità al lavoro. L’onere delle visite è totalmente a carico del datore di lavoro. Le visite mediche e la sorveglianza sanitaria fanno parte della preservazione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, motivo per cui la normativa di riferimento è il Testo Unico DLgs 81/08.

La sorveglianza sanitaria viene effettuata dal medico competente:

La visita medica comprende esami clinici e biologici e indagini diagnostiche ritenuti necessari dal medico competente per determinare l’impatto dei rischi presenti sul lavoro. La periodicità viene stabilita dal medico stesso, in funzione delle mansioni e dei rischi che sono stati individuati. Stando alla lettera b) comma 2 dell’art.41 del Testo Unico la norma vuole che le visite mediche vengano svolte una volta all’anno. Il DLgs 81/08, inoltre, prevede alcuni rischi per i quali la sorveglianza sanitaria è obbligatoria:

Oltre alle visite periodiche vengono individuate anche altre tipologie di visita (comma 2 art. 41 DLgs 81/08):

Cartella sanitaria e di rischio

I risultati delle visite mediche devono essere raccolti nella cartella sanitaria e di rischio, che viene custodita dal medico competente. Secondo il TU la cartella può essere cartacea o informatizzata. Nella cartella il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, compresi i valori di esposizione individuali agli agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima e atmosfere iperbariche) comunicati dal datore di lavoro attraverso il servizio di prevenzione e protezione (art. 186 DLgs 81/08).

Alcol e drug test obbligatori

In alcuni casi le visite hanno anche lo scopo di verificare l’assenza di tracce di alcol e sostanze psicotrope o stupefacenti.

Il test antidroga è obbligatorio per (intesa Stato-Regioni in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza del 30 ottobre 2007):

Per ciò che riguarda l’assunzione di alcol, è totalmente vietata nei luoghi di lavoro considerati a rischio, non c’è un limite massimo, dai test il valore deve essere pari a 0. Fra questi ricordiamo i lavoratori del settore edile, in particolare quelli che svolgono attività in quota.

Sanzioni

Sono previste anche sanzioni per chi non rispetta la nromativa in materia di sorveglianza sanitaria. Il medico competente può essere perseguito in caso di inadempienze relative all’articolo 25 Dlgs 81/08, con sanzioni che vanno da un minimo di 200€ a un massimo di 4.000€. Per datore di lavoro o dirigentele sanzioni possono arrivare fino a 6.400€. Nel caso in cui il datore di lavoro non faccia eseguire la visita medica l’ammenda prevista può arrivare a 4.000€.

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