DALL’INAIL SPECIFICHE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN CANTIERI

A maggio di quest’anno è stata pubblicata la nuova guida INAIL per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri edili (qui ne avevamo parlato), oggi approfondiremo il capitolo dedicato alla valutazione dei rischi nei cantieri edili.

 I cantieri, per tipologia di attività e per numero di persone e ditte coinvolte, sono considerati fra i luoghi di lavoro che presentano il più alto ed eterogeneo numero di rischi.

Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento bisogna includere l’analisi dei rischi per ogni tipo di attività che verrà svolto e che potrebbe essere svolto all’interno del cantiere. Per ognuna di esse occorre indicare le procedure necessarie per garantire il rispetto di prevenzione e protezione dai rischi.

Il procedimento per la valutazione prevede:

Tentando di creare uno schema dei rischi possibili in un cantiere abbiamo:

La compilazione del PSC serve a valutare le prime due categorie di rischi, mentre per i rischi specifici, è generalmente possibile utilizzare le banche dati esistenti, che riportano per ogni fase del lavoro le attrezzature da utilizzare, i rischi specifici e le misure di prevenzione e protezione da adottare. Solitamente per l’analisi dei rischi specifici in cantiere si adotta la metodologia a priori ovvero partendo da un possibile rischio connesso al lavoro, analizzando le circostanze che lo determinano.

La guida INAIL riporta anche una tabella , elaborata dal CPT di Torino e dall’INAIL, che riporta i principali rischi che si possono riscontrare in cantiere:

FISICI

CHIMICI

CANCEROGENI

BIOLOGICI

Come abbiamo visto per la stima del rischio occorre tenere in considerazione due fattori:

Probabilità di accadimento

Gravità del danno che potrebbe verificarsi

A ogni fattore di rischio viene assegnato un valore di Indice di Attenzione (I.A.), variabile da 1 a 5 che,

combinato con probabilità e gravità offre una valenza di rischio. Fermo restando che l’analisi e la valutazione dei rischi devono seguire quanto stabilito dall’Allegato XV (Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del DLgs 81/08.