Danno biologico da origine lavorativa: la nuova tabella INAIL

La nuova tabella INAIL per il danno biologico da origine lavorativa (D.M. 45/2019) sostituisce la precedente risalente al 2000 (D.M. 12 luglio 2000). Tra le novità più rilevanti, emergono l’eliminazione della differenziazione per sesso nella determinazione dell’indennizzo ed un aumento di circa il 40% rispetto agli indennizzi precedenti. Analizziamo le novità così come illustrate nella Circolare INAIL 27/2019.

Il danno biologico da origine lavorativa

Durante lo svolgimento delle proprie mansioni, il lavoratore può patire un infortunio o essere afflitto da una malattia professionale. Per questo motivo, i datori di lavoro sono obbligati ad assicurare i propri dipendenti – legati da un vincolo di lavoro subordinato – presso l’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro); non solo, sono soggette all’obbligo assicurativo anche altre categorie lavorative, nei limiti e nei casi previsti dalla legge (D.P.R. 1124/1965). In tal modo, al lavoratore sono garantite le prestazioni sanitarie ed economiche, così come ai congiunti superstiti del dipendente eventualmente deceduto. Orbene, il danno biologico da origine lavorativa è definito dalla legge come la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona e si fa riferimento ad una tipologia di pregiudizio conseguente ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato (art. 13 c. 1 d. lgs. 38/2000).

Cos’è la tabella INAIL per il danno biologico

La tabella INAIL contiene i riferimenti per determinare il risarcimento del danno biologico da origine lavorativa, ossia i pregiudizi subiti in seguito ad infortuni sul lavoro o a malattie professionali. Per legge, l’indennizzo del danno biologico può avvenire in forma di capitale o rendita, a seconda della percentuale di invalidità accertata.

Lo schema risarcitorio può così riassumersi:

Nella presente trattazione, rileva l’indennizzo erogato in capitale agli infortunati o tecnopatici (ossia ai soggetti affetti da malattia professionale); una volta accertata la presenza dei postumi, all’assicurato viene liquidato un capitale nella misura indicata nella “Tabella del danno biologico in capitale”. Prima di analizzarne il funzionamento, ricordiamo brevemente alcune delle fonti normative che vengono qui in rilievo.

Alcuni riferimenti normativi

I principi informatori delle tabelle

La nuova tabella di indennizzo per il danno biologico in capitale (adottata con D.M. 45/2019) sostituisce quella precedente del 2000, ma segue gli stessi principi fondamentali a cui era informata la precedente. In particolare, i canoni di riferimento mantenuti in vigore sono tre (Circ. INAIL 57/2000):

Invece, la principale novità della nuova tabella consiste nell’eliminazione della differenziazione di genere nella determinazione del ristoro patrimoniale. Pertanto, la tabella di indennizzo del danno biologico in capitale è unica, per uomini e donne; gli importi, come già detto, sono distinti solo per grado di menomazione ed età.

I nuovi importi: indennizzi più alti del 40%

I nuovi importi riportati nella tabella:

Il nuovo punto Inail è pari ad euro 1.430,68 e cresce in misura progressiva all’aumentare del grado. Tale valore è stato rideterminato partendo dal punto base unitario annuale, stabilito nel 2000, sulla base della “speranza di vita” desunta dalle nuove tavole di mortalità. In media, gli indennizzi sono più alti di circa il 40% rispetto alle Tabelle del 2000 (comprensive degli aumenti straordinari intervenuti). Inoltre, gli importi degli indennizzi sono rivalutati annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT.

Decorrenza e ambito di applicazione

La nuova tabella trova applicazione per gli infortuni e le malattie professionali denunciate a partire dal 1° gennaio 2019. Circa l’ambito di applicazione, operano i meccanismi stabiliti dall’art. 13 d. lgs. 38/2000, ossia:

  1. per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati su eventi dal 01.01.2019, per i quali segue l’accertamento definitivo di conferma o aumento del grado, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nella nuova Tabella;
  2. per gli accertamenti provvisori effettuati su eventi antecedenti al 01.01.2019, per i quali segue l’accertamento definitivo di conferma o aumento del grado effettuato a far data dal 01.01.2019, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nelle Tabelle previgenti.

Per completezza espositiva, si ricorda che, se non è possibile determinare immediatamente il grado di inabilità, può aversi una valutazione provvisoria dei postumi con una liquidazione dell’indennizzo in capitale provvisorio, a cui segue la valutazione definitiva dei postumi con la liquidazione definitiva dell’indennizzo in capitale.

Unificazione dei postumi

Si parla di unificazione dei postumi quando si considera un’unica menomazione complessiva, in cui i singoli postumi perdono la loro autonoma rilevanza e non possono costituire più oggetto di valutazione separata. Pertanto, ai fini dell’applicazione della nuova tabella, nel caso di unificazione dei postumi, occorre considerare la data dell’ultimo evento lesivo oggetto di unificazione.

1) Nel caso in cui tutti gli eventi oggetto di unificazione abbiano data antecedente al 01.01.2019, si fa riferimento alla tabella del 2000 (D.M. 12 luglio 2000).

2) Invece, nel caso in cui l’ultimo evento unificato sia successivo al 01.01.2019 può accadere che:

Quindi:

Richieste di aggravamento e revisione indennizzo

La nuova tabella trova applicazione anche nel caso di richieste di aggravamento presentate dal malato a partire dal 01.01.2019. Infatti, a prescindere dalla data dell’evento lesivo, le suddette richieste che comportano un aumento del grado di menomazione precedentemente indennizzato in capitale, o un primo indennizzo del danno biologico in capitale, si liquidano sul valore capitale previsto dalla nuova Tabella.

L’indennizzo si calcola:

Infine, «con riferimento alle situazioni in cui la rendita cessa a seguito di recupero dell’integrità psico-fisica, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, nei limiti del 16% e con grado accertato pari o superiore al 6%, l’indennizzo del danno biologico in capitale è liquidato nella misura indicata nella nuova Tabella secondo i citati criteri. Trova applicazione il principio di carattere generale e le istruzioni contenute nella circolare Inail n. 4 agosto 2000, n. 57, che prevedono che all’assicurato venga liquidato l’indennizzo in capitale corrispondente al grado di menomazione accertato, utilizzando la Tabella vigente al momento della soppressione della rendita e facendo riferimento all’età dell’assicurato allo stesso momento.»