Scatta l’obbligo diagnosi energetica: chi sono i soggetti obbligati a eseguire gli audit energetici ? Quali invece le sanzioni ?
Ma che cosa è una diagnosi energetica realizzata nell’ambito delle aziende e delle imprese commerciali?
Una diagnosi in materia energetica può essere considerata, molto banalmente, come uno strumento di analisi energetica, una risorsa, che normative e tecnologia hanno messo a disposizione delle imprese per poter monitorare i consumi energetici e correggere eventuali problemi. Lo strumento, che ( ribadiamo) diventerà pienamente esecutivo e soprattutto coercitivo il prossimo 5 dicembre 2015, è stato introdotto con il decreto legislativo del 4 luglio 2014 e giunge ora dopo più di un anno alla completa attuazione.
Quali sono le aziende su cui grava l’obbligo diagnosi energetica?
La categorie di aziende che hanno l’obbligo di far eseguire una diagnosi energetica (il controllo deve essere fatto solo da società di servizi energetici certificate e da esperti in gestione dell’energia o auditor energetici ndr ) entro il 5 dicembre e successivamente ogni 4 anni possono essere suddivisi in due grandi gruppi:
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Imprese di grandi dimensioni; sono considerate tali quelle con più di 250 dipendenti oppure con un fatturato superiore a 50 milioni di euro. In questo caso l’impresa sarà obbligata a eseguire la diagnosi entro il 5 dicembre solo se la condizione di grande impresa si è verificata nei due anni di esercizio precedenti (2014 e 2013).
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Imprese energivore; si tratta di aziende che presentano un forte consumo di energia, e che quindi risultano beneficiarie di incentivi per gli energivori sugli oneri di sistema (questo tipo di aziende dovranno effettuare l’audit entro il 5 dicembre 2015 se erano iscritte nell’elenco energivori nel 2014 ndr)
Ma veniamo ora alle note dolenti dell’imminente rivoluzione energetica che investirà le aziende italiane. Quali sono le sanzioni per chi non rispetta l’obbligo diagnosi energetica ?
Le imprese che non effettuano la diagnosi incorreranno in un sanzione amministrativa pecuniaria (le multe andranno da un minimo di 4.000 euro ad un massimo di 40.000 euro ndr).
Previste sanzioni anche per coloro che non eseguiranno le diagnosi nelle modalità indicate dalle prescrizioni previste dall’articolo 8 del D.Lgs numero 102. In questo caso le sanzioni andranno da un minimo di 2.000 euro ad un massimo di 20.000 euro.
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