L’art. 2087 cc, infatti, prevede che: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro“. Ciò posto, in caso di infortunio sul lavoro, al dipendente spetterà l’onere di dimostrare l’esistenza di un rapporto di lavoro, dell’infortunio stesso ovvero della malattia, nonché il nesso di causalità tra l’ambiente di lavoro ovvero tra l’impiego di un determinato strumento di lavoro e il danno subito. Viceversa, il datore di lavoro, per andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare il rispetto della specifica normativa antinfortunistica, nonché di aver adottato tutte quelle misure sufficienti a tutelare la salute del lavoratore, anche vigilando sul rispetto delle regole apprestate dall’ordinamento per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Detti principi sono stati di recenti ribaditi dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 14468, pubblicata in data 9 giugno 2017. (Biella)
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