L’art. 35 del D.p.r. n. 602/1973 prevede l’iscrizione a ruolo del sostituito a titolo di coobbligato solidale se il sostituto non effettuata le ritenute sui redditi corrisposti al sostituito e non abbia conseguentemente provveduto al versamento. Pertanto, la CTR ha affermato che la norma prevede un’ipotesi precisa: il sostituto omette di versare le ritenute, ma anche che il sostituito omette di effettuare “a monte” la trattenuta sulle somme corrisposte al percipiente-sostituito.
Pertanto, se le ritenute sono state effettuate (trattenuta “a monte”) e il percipiente-sostituito ha incassato il compenso al netto delle ritenute subite, ma il sostituto non le ha effettivamente versate, il Fisco potrà agire solo verso il sostituito ex art. 4 D.p.r. n. 322/1998 (CTR Milano, Sez. 49, n. 23/2016).
In altri termini, chi percepisce le somme al netto della ritenuta operata (e può provarlo: fatture, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il contribuente dichiara di non aver percepito la ritenuta, prova del pagamento al netto della ritenuta), ma non versata dal sostituito è legittimato a detrarla, non potendo pagare due volte (non per sua colpa) l’imposta dovuta. (FONTE: fisco)
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