In base all’articolo 2087 del Codice Civile, l’imprenditore è vincolato all’obbligo di adottare le massime precauzioni in ambito tecnico, organizzativo e procedurale al fine di prevenire qualsiasi forma di negligenza, imprudenza o imperizia da parte del lavoratore, purché riconducibile all’attività lavorativa.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16026/2018 della sezione lavoro, ribadisce un principio consolidato: il datore di lavoro è tenuto a risarcire il lavoratore qualora la sua condotta, anche se imprudente, inesperta o negligente, sia comunque attribuibile all’attività lavorativa svolta, ed è governata dal datore di lavoro stesso (nel contesto della sfera lavorativa).
Il fondamento giuridico di tale obbligo è l’articolo 2087 del Codice Civile, che impone al datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi intrinseci all’ambiente di lavoro, sia quelli derivanti da fattori esterni correlati alla locazione di detto ambiente.
Un caso emblematico riguarda la responsabilità del datore di lavoro R.F.I. per un incidente mortale occorso a un lavoratore investito da un treno durante un controllo sugli scambi ferroviari, effettuato prima dell’orario stabilito per l’intervento. Tali scambi dovevano servire per consentire il passaggio di carrelli e motoscale di una ditta durante l’operazione di sostituzione dei cavi della linea elettrica. Secondo la Corte territoriale, la decisione improvvisa del lavoratore di intervenire in anticipo, in assenza di una prassi consolidata e in violazione di precise indicazioni del datore di lavoro sull’orario dell’intervento sugli scambi, rappresentava un comportamento del tutto eccezionale e atipico rispetto al normale processo lavorativo. Di conseguenza, esso, ponendosi come causa esclusiva dell’evento, interrompeva il nesso tra l’attività lavorativa e il danno subito.
La Cassazione ha accolto il ricorso degli eredi del lavoratore deceduto, sostenendo che il datore di lavoro è obbligato a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia dei lavoratori, che sono i destinatari della tutela secondo la giurisprudenza consolidata. Pertanto, il datore di lavoro deve dimostrare di aver adottato tutti i mezzi preventivi idonei a evitare che eventuali comportamenti negligenti dei lavoratori possano essere alla base di eventi infortunistici.