Le norme del testo unico per l’edilizia prevedono l’imputazione penale solo per chi realizza manufatti “la cui tenuta statica sia assicurata tramite l’uso e l’applicazione di opere in cemento armato, oppure di elementi strutturali in acciaio o in altri metalli con funzione portante”. Pertanto non può essere condannato chi abbia realizzato una struttura portante con travi e pilatro di legno e pareti perimetrali in muratura, anche in assenza di un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, senza che la direzione dei lavori sia stata assunta da un tecnico apposito e in assenza della preventiva denuncia della realizzazione dell’opera al Comune.
Con questo principio, la Corte ha assolto – perché il fatto non sussiste – un uomo accusato di abuso edilizio per aver effettuato una sopraelevazione su una struttura preesistente.
Ricordiamo, comunque, che una cosa è la contestazione del reato, un’altra la sanzione amministrativa consistente nell’ordine di demolizione di un’opera contraria alle norme edilizie: a fronte, infatti, della possibile prescrizione dell’abuso edilizio, l’ordine di demolizione non si prescrive mai. (FONTE: leggepertutti.it)
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