La pubblicità nei cantieri edili

Quando le affissioni nei cantieri edili sono soggette ad imposta e per quali casistiche vige l’esenzione?

L’imposta comunale sulla pubblicità (D. Lgs. 507/93) ricade anche sull’esposizione di striscioni o cartelloni pubblicitari nel cantiere edile, reclamizzanti l’impresa costruttrice o le ditte fornitrici dei materiali e servizi impiegati in sito.

L’imposta sulla pubblicità è dovuta, in generale, ogni volta siano diffusi messaggi pubblicitari o promozionali relativi ad un soggetto economico. L’importo deve essere pagato sia dall’impresa edile che dispone del cartello o striscione che diffonde il messaggio pubblicitario, sia dal soggetto reclamizzato. Entrambi i soggetti, presso gli uffici comunali preposti, dovranno pagare l’imposta e presentare la Dichiarazione di inizio pubblicità, indicante: le caratteristiche, la durata e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari.

Ogni Comune ha la facoltà di decidere le tariffe dovute, entro i criteri fissati dalla legge nazionale: attraverso il proprio Regolamento possono essere determinati aumenti o esenzioni, in relazione alle superfici interessate, alla durata di esposizione o al periodo (durante la stagione di maggiore afflusso turistico le tariffe possono essere maggiori).

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Se la superficie complessiva della pubblicità, che la ditta costruttrice espone di sé stessa nei propri cantieri, è inferiore a cinque metri quadri, essa è esente da imposta perché viene considerata insegna indicante la “sede di esercizio” di un’attività economica.

Sul tema della pubblicità effettuata presso i cantieri si possono verificare svariate casistiche, non sempre di facile interpretazione. Ne introduciamo alcune: