REGIME DELLE DISTANZE: non tutte le costruzioni vi sono soggette

Il Codice Civile non contiene una definizione di costruzione. Come individuare quelle assoggettabili al regime delle distanze tra edifici?

 Non ogni manufatto che insiste sul suolo o su una costruzione preesistente è sottoposto al regime delle distanze. Tale disciplina è infatti vincolante solo se le costruzioni che presentano caratteristiche in grado di conferire al bene stabilità e solidità.

L’art. 873 del codice civile non contiene, infatti, una definizione di costruzione, rilevante ai fini del calcolo delle distanze tra edifici. Tale definizione è stata quindi fornita dall’interpretazione giurisprudenziale, secondo la qualecostituisce una costruzione e deve rispettare la disciplina sulle distanze, l’opera che presenti le seguenti caratteristiche:

Non rilevano invece ai fini della definizione della nozione di costruzione:

Sulla base di queste caratteristiche essenziali, si articola una vasta giurisprudenzache ha analizzato la casistica pratica degli immobili e delle loro parti accessorie al fine di comprenderne l’assoggettabilità o meno alla disciplina sulle distanze. In questa sede  ci limitiamo a evidenziare un principio fondamentale: secondo la giurisprudenza, la costruzione non deve essere necessariamente un edificio intero, potendo ben consistere anche in una porzione dello stesso.

Di Roberto Codebò