Il Codice Civile non contiene una definizione di costruzione. Come individuare quelle assoggettabili al regime delle distanze tra edifici?
L’art. 873 del codice civile non contiene, infatti, una definizione di costruzione, rilevante ai fini del calcolo delle distanze tra edifici. Tale definizione è stata quindi fornita dall’interpretazione giurisprudenziale, secondo la qualecostituisce una costruzione e deve rispettare la disciplina sulle distanze, l’opera che presenti le seguenti caratteristiche:
- non sia totalmente interrata;
- presenti i caratteri della solidità e della stabilità;
- sia immobile rispetto al suolo (l’opera può essere appoggiata, incorporata o collegata in maniera fissa ad un corpo di fabbrica, contestualmente realizzato oppure preesistente).
Non rilevano invece ai fini della definizione della nozione di costruzione:
- il livello di posa ed elevazione dell’opera;
- i caratteri dello sviluppo aereo;
- l’uniformità e continuità della massa;
- il materiale impiegato per la sua realizzazione, la sua destinazione;
- le modalità ed i mezzi di collegamento al suolo della costruzione;
- il carattere di accessorietà o di individualità della costruzione.
Sulla base di queste caratteristiche essenziali, si articola una vasta giurisprudenzache ha analizzato la casistica pratica degli immobili e delle loro parti accessorie al fine di comprenderne l’assoggettabilità o meno alla disciplina sulle distanze. In questa sede ci limitiamo a evidenziare un principio fondamentale: secondo la giurisprudenza, la costruzione non deve essere necessariamente un edificio intero, potendo ben consistere anche in una porzione dello stesso.
Di Roberto Codebò