Salvo risulti che il locatore abbia diffidato il conduttore a mettersi in regola, minacciando la risoluzione del contratto di affitto. Insomma, il padrone di casa, per evitare il suo coinvolgimento all’interno del procedimento di abuso edilizio, deve dissociarsi attivamente e immediatamente dalla condotta illecita dell’inquilino.
Il fatto, per esempio, che il contratto di affitto (di un immobile a uso commerciale) preveda il diritto dell’inquilino di modificare l’immobile in base alle proprie esigenze rende implicitamente consapevole il proprietario di quello che verrà effettuato tra le sue mura. Dunque, è inutile dissociarsi dall’abuso del conduttore quando ormai il Comune ha notificato la comunicazione di avvio del procedimento oltre che l’inquilino anche allo stesso titolare del bene. Egli deve attivarsi subito e con condotte mirate che, sebbene non possano arrivare all’introduzione forzata nei propri locali, o al cambio di serratura, potrebbero almeno consistere in una diffida, dai toni legali, e nella minaccia delle azioni giudiziarie per ottenere lo scioglimento immediato del contratto di affitto per condotta contraria alla legge.
Insomma il locatore deve far qualcosa “di concreto” per distinguere la sua posizione da quella del conduttore responsabile dell’abuso edilizio.
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