Per quanto riguarda le scuole, all’interno dell’art. 4 del convertito D.L. n. 210/2015, il nuovo comma 2 stabilisce che“l’adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi previste dall’art. 10-bis, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale ivi previsto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016″.
Per le strutture ricettive, invece, il comma 2-bis dell’art. 4 del sopracitato D.L. n.210/2015, proroga al 31 dicembre 2016 per“l’adeguamento antincendio delle strutture turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni”.