Sicurezza in cantiere: senza piano di rischio è responsabile anche il direttore dei lavori. Ecco perché

Cassazione: se manca il piano del rischio e un operaio muore, il direttore di cantiere è responsabile (con impresa e subappaltatore)

geometra-Cosa succede in caso di infortunio mortale in un cantiere dove operano più imprese e in mancanza di piano di rischio? Che responsabilità ha, in tal senso, il direttore di cantiere, che spesso è l’ingegnere/architetto di turno?

Tutte le risposte – davvero importanti – sono contenute nella sentenza 19646/2019 della Corte di Cassazione, relativa al caso specifico di un cantiere, dove operavano due imprese, e all’interno del quale non era stato predisposto “il piano di coordiamento dei lavori in cui rilevare i rischi per la sicurezza dovuti alla contemporanea presenza di due imprese“. Non solo: al responsabile del cantiere viene contestato il fatto di non aver fatto “rispettare le prescrizioni del piano di sicurezza dell’appaltatore“.

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L’incidente mortale in cantiere e le responsabilità

Agli imputati (appaltatore, subappaltatore dei lavori e direttore dei lavori), quindi, era stato addebitato di avere omesso il rispetto delle misure di sicurezza antinfortunistiche, così cagionando per colpa il decesso di un operaio il quale, intento al lavoro di scavo all’interno di una trincea profonda due metri, veniva travolto dallo smottamento del terreno, rimanendo seppellito. Ai primi due due era stato quindi contestato di non aver predisposto il piano di coordinamento dei lavori in cui rilevare i rischi per la sicurezza dovuti alla contemporanea presenza delle due imprese mentre al direttore tecnico del cantiere era stato addebitato che non aveva fatto rispettare le prescrizioni del piano di sicurezza dell’appaltatore e, in specie, quelle relative al contrasto delle pareti degli scavi per evitare i crolli.

Importante: la dinamica dell’infortunio mortale viene chiarita solo in un secondo tempo, in quanto l’iniziale versione dei fatti era che l’operaio era caduto nella trincea ed era successivamente stato travolto e seppellito dallo smottamento del terreno. Tuttavia, le due versioni dei fatti non rilevano per quanto riguarda le misure di prevenzione dei rischi nel cantiere. 

Sicurezza in cantiere: i compiti del direttore dei lavori

In conclusione, “la responsabilità dell’evento è riconducibile, quindi alle condotte omissive dell’appaltatore, del subappaltatore e anche del direttore del cantiere, per il principio di responsabilità concorsuale, e non alternativa, tra di loro delle diverse posizioni di garanzia“. (Fonte)