Sicurezza cantieri in Gran Bretagna

La Brexit è stata il processo che portato fuori dalla UE la Gran Bretagna ed è stata la conseguenza del referendum in cui il 52% degli elettori ha votato a favore dell’uscita dall’Unione Europea. La formale uscita, come noto, è avvenuta il 31 gennaio 2020.

Fino ad allora, la Gran Bretagna, facente parte delle UE era soggetta, come gli altri Paesi membri al recepimento delle direttive comprese quelle sociali come la direttiva cantieri.

Questa direttiva era stata pubblicata il 24 giugno 1992 e riguardava le “Prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”.

In Gran Bretagna, il 19 dicembre 1994 era stato pubblicato “The Construction (Design and Management) Regulations 1994 – CDM” che recepiva i principi ed i contenuti della citata direttiva; il provvedimento era entrato in vigore il 31 marzo 1995.

Negli anni successivi, il citato provvedimento era stato più volte modificato e integrato fino ad arrivare al 6 aprile 2015 con l’attuale versione.

Il CDM 2015, la cui struttura è ben diversa da quanto siamo abituati a vedere noi in Italia quando si parla di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è diviso in cinque parti:

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Dal punto di vista operativo, una prima sostanziale differenza, la si può notare riguardo ciò che il legislatore britannico ha individuato quali “lavori edili o di ingegneria civile“ e cioè quello che in Italia è l’allegato X al D. Lgs. n° 81/2008, mantenendosi il più possibile aderente a quanto previsto dalla Direttiva 92/57/CEE. Il CDM individua come “Lavori di costruzione” l’esecuzione di qualsiasi lavoro di costruzione di edifici, ingegneria civile o ingegneria e comprende:

  1. la costruzione, la modifica, la conversione, l’allestimento, la messa in servizio, la ristrutturazione, la riparazione, la manutenzione, la riparazione o altri interventi di manutenzione (compresa la pulizia che comporta l’uso di acqua o abrasivo ad alta pressione o l’uso di sostanze corrosive o tossiche), la demolizione o smantellamento di una struttura;
  2. le attività preparatorie per l’esecuzione di una struttura comprese le indagini e gli scavi (escluse le indagini archeologiche pre-costruzione);
  3. il montaggio in loco di elementi prefabbricati per realizzare una struttura o lo smontaggio in loco degli elementi prefabbricati che, prima di tale smontaggio, costituivano una struttura;
  4. la rimozione di una struttura, o di qualsiasi prodotto o rifiuto derivante dalla demolizione o dallo smantellamento di una struttura, o dallo smontaggio di elementi prefabbricati che immediatamente prima di tale disassemblaggio costituivano tale struttura;
  5. l’installazione, la messa in servizio, la manutenzione, la riparazione o la rimozione di servizi meccanici, elettrici, a gas, ad aria compressa, idraulici, di telecomunicazione, informatici o simili che fanno parte integrante di una struttura.

Un primo riscontro del pragmatismo tipicamente anglosassone, lo si incontra quando si vanno ad analizzare i compiti attribuiti al Committente (Client).

Infatti, il CDM fa una distinzione tra Commerciali Client e Domestic Client.

Quanto previsto dal CDM per il Committente, si applica integralmente al Commerciali Client.

Questi viene individuato come <<l’organizzazione o l’individuo (persona fisica) per conto del quale viene realizzato un progetto di costruzione>>.

Anche in Gran Bretagna, in linea con i principi della direttiva, viene attribuito un ruolo cruciale al Committente riguardo la gestione dei progetti ivi compresa la gestione della tutela e della sicurezza sul lavoro. Infatti, qualunque sia la dimensione del progetto, il Commerciali Client ha il controllo contrattuale, nomina i progettisti, determina l’importo dei lavori, fissa i tempi d’esecuzione dei lavori e affida l’appalto alle imprese.

Per tutti i progetti, i Commerciali Client devono effettuare scelte progettuali e organizzative tali da consentire a coloro che realizzano il progetto di gestire i rischi per la salute e la sicurezza in modo adeguato.

Queste disposizioni prevedono:

Inoltre, queste disposizioni prevedono che il Commercial Client si assicuri che:

Per i progetti soggetti alla Notifica Preliminare:

Commerciali Client devono:

Il CDM definisce come Domestic Client le <<persone che effettuano lavori di costruzione eseguiti a casa propria o in casa di un membro della famiglia e non eseguiti nell’ambito di un’attività commerciale, a scopo di lucro o meno>>.

Mentre CDM 2015 pone in pieno i doveri del committente sui Commercial Client, tali compiti per i Domestic Client normalmente vengono trasferiti a:

Se un Domestic Client ha nominato un progettista (società o professionista) su un progetto che coinvolge più di un appaltatore, può chiedere loro di gestire il progetto e assumere le funzioni del committente al posto dell’impresa affidataria.

Il progettista, in questo caso, può assumere le responsabilità del progettista principale, previo accordo scritto con il Domestic Client, dove conferma di aver accettato (come progettista principale) di assumere le funzioni del committente e le proprie responsabilità.

Un’altra figura nodale per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, è il Designer (Progettista).

Il CDM definisce il Designer come <<un’organizzazione o un individuo (persona fisica) la cui attività comporta la preparazione o la modifica di progetti per un edificio, un prodotto o un sistema relativo ai lavori di costruzione>>.

I progetti comprendono disegni, dettagli di progettazione, specifiche, calcoli di progettazione e computo metrico estimativo.

Designer possono essere architetti, ingegneri, geometri e designer d’interni, ecc., e cioè chiunque sia incaricato della progettazione nell’ambito della propria attività.

Possono anche essere i Principal Contractors, Contractors, ecc. o persino i Commercial Client, se coinvolti attivamente nella progettazione.

Nel CDM è ribadito con forza che <<le decisioni di un progettista possono influire sulla salute e sulla sicurezza di tutti coloro che sono coinvolti nella costruzione di un edificio e di coloro che lo utilizzano, mantengono, ristrutturano e infine lo demoliscono>>.

Pertanto, i Designer devono:

Lavorare come progettista per un Domestic Client non è diverso dal lavorare per un Commercial Client.

Tuttavia, i doveri legali del Domestic Client sono normalmente assunti dall’appaltatore (o dall’appaltatore principale – in Italia è l’impresa affidataria – su progetti che coinvolgono più di un’impresa).

In alternativa, il Domestic Client può chiedere al Principal Designer di assumere le proprie funzioni previa conferma con apposito accordo scritto.

Laddove il progetto coinvolge più di un appaltatore e il Domestic Client non nomina un Principal Designer, questo ruolo deve essere svolto dal Designer nel controllo della fase di pre-costruzione.

Il CDM definisce come Principal Designers <<i progettisti nominati dal cliente in progetti che coinvolgono più di un appaltatore; possono essere un’organizzazione o un individuo con conoscenze, esperienza e capacità sufficienti per svolgere il ruolo>>. Il Principal Designer è nominato dal committente per assumere il controllo della fase di pre-costruzione di qualsiasi progetto che coinvolga più di un Contractor. I Principal Designers hanno un ruolo importante nell’influenzare il modo in cui i rischi per la salute e la sicurezza sono gestiti nel corso di un progetto.

Le scelte progettuali prese durante la fase di pre-costruzione hanno un’influenza significativa nel garantire che il progetto garantisca, durante la sua esecuzione, la salute e la sicurezza di tutti coloro che sono coinvolti nel lavoro.

Principal Designers devono:

Su un progetto del Domestic Client dove questi non nomina un progettista principale, il ruolo del progettista principale deve essere svolto dal Designer nel controllo della fase di pre-costruzione. Quando si lavora per un Domestic Client, i compiti del committente sono normalmente assunti dal Principal Contractorin progetti che coinvolgono più di un’impresa.

Tuttavia, il progettista principale può stipulare un accordo scritto con il Domestic Client per assumere le funzioni del committente oltre alle proprie.

Il CDM prevede anche la predisposizione delle Pre-Construction Information. Queste hanno l’obiettivo di fornire le informazioni sulla salute e la sicurezza necessarie per:

  1. consentire di svolgere le proprie funzioni ai Designer ed ai Contractors;
  2. permettere ai Principal Designer ed ai Principal Contractors la pianificazione, gestione, monitoraggio e coordinamento del lavoro.

Le informazioni Pre-Construction Information forniscono una base per la preparazione del Construction Phase Plan e sono definite come informazioni sul progetto che sono già in possesso del committente o che sono ragionevolmente ottenibili da o per conto del committente.

Tali informazioni devono:

  1. essere pertinenti per il progetto specifico;
  2. avere un adeguato livello di dettaglio;
  3. essere proporzionate ai rischi connessi.

Le Pre-Construction Information devono essere raccolte e aggiunte man mano che il processo di progettazione avanza e devono riflettere nuove informazioni sui rischi per la salute e la sicurezza e sulle modalità della loro gestione.

Quando le Pre-Construction Information sono complete, devono includere informazioni adeguate su:

  1. il progetto ed il suo cronoprogramma;
  2. la pianificazione e la gestione del progetto e le disposizioni per garantire la cooperazione tra i vari soggetti coinvolti;
  3. i pericoli per la salute e la sicurezza da analizzare fin dalla fase di progettazione e poi durante l’esecuzione nonché le modalità per la loro gestione;
  4. qualsiasi altra informazione pertinente.

Naturalmente tali informazioni dovranno essere chiare, concise e facilmente comprensibili per fornire, agli altri soggetti obbligati coinvolti nel progetto, un adeguato supporto per svolgere le loro funzioni.

Il CDM prevede anche la redazione del Construction Phase PlanQuesto è definito come << un documento che deve contenere: a) le disposizioni in materia di salute e sicurezza per la fase di costruzione; b) regole del sito e (c) se del caso, misure specifiche riguardanti lavori che comportano rischi particolari>>.

Questo Piano deve contenere le disposizioni per la gestione dei rischi significativi per la salute e la sicurezza associati alla fase di costruzione di un’opera ed a rafforzare ed enfatizzare alcuni concetti:

  1. è rilevante per il progetto;
  2. dispone di dettagli sufficienti per definire chiaramente le disposizioni, le regole del sito e le misure speciali necessarie per gestire la fase di costruzione;
  3. è proporzionato alla portata e alla complessità del progetto e ai rischi connessi senza includere documenti ridondanti, come la valutazione di rischi generici.

Per la redazione del Piano, devono essere considerati i seguenti elementi:

  1. una descrizione del progetto e un’anagrafica dei soggetti coinvolti nel gruppo di progetto;
  2. le modalità di gestione del lavoro, inclusi:
    • gli obiettivi di salute e sicurezza per il progetto;
    • le regole da applicare in cantiere;
    • le disposizioni per garantire la cooperazione tra i membri del team di progetto e il coordinamento del loro lavoro come, ad esempio, le riunioni periodiche in loco;
    • le disposizioni per il coinvolgimento dei lavoratori;
    • la formazione specifica per le attività da svolgere nel sito;
    • le strutture assistenziali;
    • le procedure antincendio e di emergenza.

Il Principal Contractor è definito nel CDM come <<l’appaltatore nominato dal committente per coordinare la fase di costruzione di un progetto dove sono coinvolti più appaltatori>>.

Principal Contractorssvolgono un ruolo importante nella gestione dei rischi per la salute e la sicurezza durante la fase di costruzione e, quindi, devono possedere le capacità, le conoscenze, l’esperienza e la capacità organizzativa per svolgere questo lavoro.

Il Principal Contractor deve:

Quando lavora per un Domestic Client, il Principal Contractor assume normalmente le funzioni del committente. Se un Domestic Client non nomina un Principal Contractor, queste funzioni sono svolte dall’appaltatore nel controllo della fase di costruzione.

In alternativa, il Domestic Client può chiedere al Principal Designer di assumere, previo accordo scritto, le funzioni del committente.

Il CDM definisce come Contractors come << coloro che eseguono i lavori di costruzione siano essi singoli o aziende>>. In questa definizione rientrano anche le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi che svolgono, gestiscono o controllano i lavori di costruzione; essi devono possedere le capacità, le conoscenze, l’esperienza e la capacità organizzativa di svolgere il lavoro in modo sicuro e senza rischi per la salute.

Contractors svolgono un ruolo importante nella pianificazione, gestione e monitoraggio del proprio lavoro per garantire il controllo di eventuali rischi.

Contractors devono:

Oltre alle responsabilità di cui sopra, i Contractors che lavorano su progetti che coinvolgono più di un’impresa devono:

Laddove un Contractor sia l’unica impresa operante in cantiere, questi deve garantire che un piano di fase di costruzione venga redatto prima dell’allestimento del cantiere.

Nel caso in cui il Contractor operi come unica impresa per un Domestic Client, questi assume le funzioni del committente, mantenendo le proprie come Contractor.

Per progetti complessi, dove è coinvolto più di un contractor, il Principal Contractor assume normalmente le funzioni del committente.

Se il Domestic Client non nomina un Principal Contractor, questo ruolo e le funzioni del committente devono essere svolte dal Contractor nel controllo della fase di costruzione e le mansioni del cliente. In alternativa, il Domestic Client può chiedere al Principal Designer di assumere, previo accordo scritto, le funzioni del committente.

Cosa traspare palesemente da questa disamina se non il solito pragmatismo tipico del ondo anglosassone?

Infatti, si erano resi conto, a differenza dell’Italia, che la Mrs. Rose britannica (Domestic Client) non poteva mai essere in grado di attuare obblighi che necessitavano di conoscenze tecniche e legislative specialistiche e, pertanto, l’attuazione degli obblighi richiesti dalla direttiva 92/57/CEE, dovevano essere posti in capo a chi queste conoscenze le aveva di default e cioè su progettisti e imprese.

Da noi, invece, per la Sig.ra Rosina che deve ristrutturare la casa della nonna lasciata in eredità per la figlia che si sposa, si ritrova con le stesse incombenze, fatte le debite proporzioni, che ha il committente di una grande società di real estate che ristruttura un intero palazzo in centro a Milano.

Come dicono i nostri cugini d’Oltralpe (di cui farò una prossima panoramica sullo stesso argomento): C’est l’Italie!