SICUREZZA: il responsabile del servizio di prevenzione e protezione

rspp_sitoIl documento – a cura di Francesco Di Mauro, Antonio Distefano, Enzo Livio Maci e Michele Scacciante – propone una raccolta di sentenze e alcune riflessioni che consentono di fornire “un quadro conoscitivo del ruolo svolto dagli RSPP e delle responsabilità legate allo svolgimento di questa attività professionale che ha rilevanti finalità sociali”.

Nella prefazione, scritta dall’Ing. Santi Maria Cascone, si segnala che la figura professionale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione “ė stata introdotta in Italia per la prima volta dal D.Lgs. 626/1994” e che questo ruolo ė “di frequente ricoperto da ingegneri adeguatamente formati sulla materia”.

Oggi questa figura è disciplinata dal D.Lgs. 81/2008 che stabilisce che “all’interno di un’azienda è obbligatoria la presenza di un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Questa figura, designata dal datore di lavoro, deve possedere capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, per dimostrare di avere quelle caratteristiche che gli permettono di organizzare e gestire il sistema di prevenzione e protezione dai rischi”.

La definizione di RSPP (art. 2 D.Lgs. 81/2008) – ‘persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi’ – prevede che l’RSPP risponda del suo operato al datore di lavoro. Si tratta “di una precisazione di natura ‘funzionale’, indirizzata a far sì che si crei un rapporto diretto tra RSPP e datore di lavoro, non mediato da altri soggetti con cui l’RSPP spesso, nella normale pratica aziendale, deve interagire”.

Insomma il legislatore, con il “Testo Unico” (TU) ha inteso “stringere ulteriormente il collegamento funzionale tra il datore di lavoro e l’RSPP, secondo una logica di continuità rispetto ad altre previsioni già presenti nella normativa anche antecedente al D.Lgs. n. 81/2008, e poi ulteriormente confermate da questo decreto, quali la norma relativa all’indelegabilità dell’obbligo di designazione dell’RSPP (art. 17 comma 1, lett. b) e gli aspetti sanzionatori che attribuiscono al datore di lavoro la responsabilità in via contravvenzionale anche per l’operato del responsabile del servizio di prevenzione e protezione”.

Di fatto – continua il documento dell’Ordine degli Ingegneri – il datore di lavoro “viene inquadrato come il soggetto giuridico che deve adempiere agli obblighi prevenzionali ed il responsabile del servizio come figura dotata di capacità tecnico-gestionali avente il compito di mettere il datore di lavoro in condizione di adempiere a tali obblighi”. Ed è ormai prassi consolidata quella di “inquadrare la ‘funzione’ di RSPP come figura di supporto e di consulenza al vertice aziendale, anche se spesso, per i compiti propri del servizio di cui è responsabile, interviene in modo specialistico, rischiando in tal modo di essere diviso tra due tipologie di attività molto differenti: da un lato, infatti, il responsabile è chiamato a promuovere un approccio gestionale-manageriale finalizzato alla prevenzione e, dall’altro, deve realizzare una serie di azioni propriamente tecniche (misure di prevenzione e protezione) per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori”. In questo senso una profonda differenza separa dunque “il ruolo prevalentemente manageriale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione da quello tecnico-specialistico del tradizionale ‘responsabile della sicurezza’”.

PUBBLICITA’

PROGETTO ALBATROS SAFETY

www.progettoalbatros.net – Software per la valutazione dei rischi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, nei cantieri e per la formazione dei lavoratori semplice e completo

Le responsabilità secondo la Corte di Cassazione

Il documento sottolinea che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione “opera per conto del datore di lavoro, il quale è persona che giuridicamente si trova nella posizione di garanzia, poiché l’obbligo di effettuare la valutazione e di elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR) contenente le misure di prevenzione e protezione, in collaborazione con il responsabile del servizio, fa capo a lui (art. 17 comma 1 lett. a, e art. 28 del D.Lgs. 81/08), tanto è vero che il medesimo decreto non prevede nessuna sanzione penale a carico del responsabile del servizio, mentre all’art. 55 del D.Lgs. 81/08, punisce il datore di lavoro per non avere valutato correttamente i rischi”.

Premesso ciò le recenti sentenze della Corte di Cassazione ribadiscono, tuttavia, quanto segue: ‘il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è, in altri termini, una sorta di “consulente” del datore di lavoro ed i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell’amministrazione dell’azienda, vengono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest’ultimo delle eventuali negligenze del consulente è chiamato comunque a rispondere. Comunque, il soggetto designato “responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, anche se privo di poteri decisionali e di spesa, può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione’.

In definitiva, secondo questa interpretazione, si sostiene che il responsabile del servizio, “pur essendo un ausiliario del datore di lavoro e privo di un effettivo potere decisionale e di spesa, possa essere chiamato a rispondere, anche penalmente, per lo svolgimento della propria attività allorquando, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro, ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale”. In questo senso l’RSPP può rispondere insieme al datore di lavoro di un “evento dannoso derivante dal suggerimento sbagliato o dalla mancata segnalazione, essendo a lui ascrivibile un titolo di ‘colpa professionale’ che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo”.

A questo proposito rimandiamo alla lettura di quanto riportato da due articoli di PuntoSicuro sul tema:

La raccolta delle sentenze

Partendo dalle considerazioni riportate nella prefazione del documento, la raccolta di sentenze presentata può essere una guida per tutti i coloro (datori di lavoro, liberi professionisti, dipendenti, …) che ricoprono il ruolo di RSPP. La lettura delle sentenze consente, infatti, di mettere in evidenza “come la normativa attribuisce un’importantissima funzione al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed espone il professionista incaricato ad una pluralità di responsabilità, sia di natura civile che di natura penale”, anche se non direttamente previste dal D.Lgs. 81/2008.

Riportiamo, in conclusione, le sintesi delle sentenze presentate nel documento dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania: