Il tema della sicurezza sul lavoro, in particolare in relazione all’esposizione a sostanze chimiche sensibilizzanti, è al centro di un recente factsheet pubblicato dall’Inail. Questo documento fornisce un quadro normativo e dettagli tecnici sui sensibilizzanti respiratori e cutanei, con un focus specifico sui diisocianati e i relativi effetti sulla salute dei lavoratori.
L’inquadramento normativo delle sostanze sensibilizzanti
Secondo la normativa europea, una sostanza chimica viene classificata come “sensibilizzante” se soddisfa i criteri definiti dal Regolamento (CE) 1272/2008, noto come regolamento CLP. Un sensibilizzante respiratorio (categoria 1) è riconosciuto tale se provoca, nell’essere umano, una specifica ipersensibilità respiratoria o se risulta positivo in test su animali. Analogamente, una sostanza viene classificata come “sensibilizzante per la pelle” se può indurre una sensibilizzazione cutanea nell’uomo o se dimostrata da test appropriati.
Alcune di queste sostanze sono già soggette a restrizioni ai sensi del Regolamento REACH (CE 1907/2006). Esempi rilevanti includono i composti del cromo VI utilizzati nel trattamento del cuoio e nei cementi, i composti del nichel negli oggetti di bigiotteria, e i diisocianati. Questi ultimi, in particolare, sono regolati da restrizioni specifiche introdotte con il Regolamento (UE) n. 2020/1149, che limita l’uso industriale e professionale di tali sostanze a concentrazioni superiori allo 0,1% senza adeguata formazione sull’uso sicuro.
Effetti sulla salute dei sensibilizzanti chimici
In Europa, si stima che circa 5 milioni di persone siano sensibilizzate a varie sostanze chimiche, spesso a causa del contatto con articoli tessili o di cuoio. Per quanto riguarda la pelle, l’inventario delle classificazioni ed etichettature rivela che oltre 14.000 sostanze presentano un rischio di sensibilizzazione cutanea, con più di 1.000 classificate in modo armonizzato.
Gli effetti dei sensibilizzanti chimici sulla salute sono considerevoli. Ad esempio, il Comitato degli Stati membri (MSC) dell’ECHA ha identificato alcuni sensibilizzanti respiratori come “forti”, considerandoli pericolosi quanto le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC), tra cui gli agenti chimici cancerogeni, mutageni e reprotossici.
Diisocianati: un caso specifico
I diisocianati rappresentano un caso di studio particolare. Con la restrizione n. 74 del Regolamento (UE) n. 2020/1149, è stato imposto un limite stringente al loro utilizzo in ambito industriale e professionale, a meno che gli operatori non abbiano completato una formazione specifica sull’uso sicuro di queste sostanze. Tale normativa è entrata in vigore il 24 agosto 2023 e mira a ridurre significativamente i rischi di esposizione a questi composti chimici, noti per la loro pericolosità in presenza di concentrazioni elevate.
Conclusione
L’adozione di regolamenti rigorosi e la promozione di misure preventive, come la formazione obbligatoria, rappresentano strumenti essenziali per ridurre i rischi associati all’esposizione a sostanze chimiche sensibilizzanti nei luoghi di lavoro. La protezione della salute dei lavoratori deve restare una priorità, soprattutto in settori dove il contatto con sostanze potenzialmente pericolose è frequente.
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