Sicurezza sul lavoro: nuova direttiva UE

 In vigore dallo scorso 11 luglio la direttiva Ue 2019/983  del 5 giugno 2019, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

La direttiva 2019/983 approvata dal  Parlamento e  dal Consiglio europei, introduce importanti modifiche alla direttiva 2004/37/Ce, stabilendo che, alla luce dei dati scientifici, è necessario tenere presenti le vie di assorbimento di agenti cancerogeni e mutageni diverse da quella inalatoria, compresa la possibilità di assorbimento cutaneo al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile ( Viene infatti introdotta nella tabella  una colonna con  nota “Cute”)  .
Sono state introdotte alcune innovazioni all’allegato III della direttiva 2004/37/Ce, per quanto riguarda i valori limite di esposizione ad alcune sostanze, parametri fondamentali per la gestione del rischio.  Inoltre vengono  introdotte diverse novità per quanto riguarda alcune sostanze cancerogene e mutagene:

 Queste sostanze sono utilizzate in diversi settori produttivi , a partire , in maniera massiccia e generalizzata, da quello sanitario.

 La direttiva prevede dei periodi transitori per agevolare i datori di lavori  nel passaggio ai nuovi parametri. Ad esempio:

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La direttiva detta  anche altre disposizioni in materia  di farmaci citotossici.

Gli Stati membri dovranno recepire queste nuove disposizioni entro l’11 luglio 2021; di conseguenza entro tale termine anche l’Italia dovrà adeguare la disciplina del Dlgs 81/2008 Testo unico sulla sicurezza.

Va ricordato che il nostro testo unico all’articolo 225 del Dlgs 81/2008  stabilisce già che per il datore di lavoro sussiste  l’obbligo di evitare o ridurre l’utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con  sostenze non nocive  o , se non è tecnicamente possibile  provvedere affinché la produzione o l’utilizzazione dell’agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché ciò sia tecnicamente possibile.
l’esposizione non deve comunque superare il valore limite dell’agente stabilito nell’allegato XLIII  Si osservi che la violazione di tali disposizioni comporta a carico del datore di lavoro e del dirigente la sanzione dell’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro (articolo 262, comma 2, lettera a, del Dlgs 81/2008). (fonte)