Temperature elevate e cantieri: come prevenire le conseguenze del caldo?

In questi anni numerosi studi hanno evidenziato durante le ondate di calore l’aumento della mortalità nella popolazione con un impatto maggiore nei sottogruppi caratterizzati dalla presenza di particolari caratteristiche individuali (es. persone sole, età elevata, malattie croniche, disabilità funzionale, …). Per “pianificare e predisporre adeguate linee di azione per la prevenzione e il contenimento dei danni alla salute”, correlati alle ondate di calore, bisogna porre particolare attenzione sia ai sottogruppi più a rischio che alle persone esposte al caldo per motivi professionali.

Infatti diverse tipologie di lavoratori “possono essere esposte, per la loro occupazione, a temperature ambientali elevate ed essere quindi maggiormente a rischio di sviluppare disturbi associati al caldo, in particolare se viene svolta una attività fisica intensa all’aperto (edilizia, cantieristica stradale, agricoltura, etc.)”. E tali gruppi professionali a rischio “devono essere informati sulle possibili misure da adottare per prevenire gli effetti negativi dell’esposizione al caldo e su come riconoscere i segni e i sintomi dello stress termico e del colpo di calore”.

A ricordarlo fornendo diverse informazioni non solo sugli effetti del caldo, ma anche sulle possibili misure di prevenzione, è un documento, elaborato dal Dipartimento di Prevenzione Area Funzionale Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’ Azienda USL Toscana centro,  dal titolo “Il rischio da temperature elevate nei cantieri edili. Gli effetti del caldo sulla salute”.

Dopo aver già presentato, in riferimento al documento, alcuni effetti sulla salute (colpo di calore, stress da calore, disidratazione, lipotimia, …), ci soffermiamo oggi sui seguenti argomenti:

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Temperature elevate e cantieri: indicazioni normative

Constatando che le temperature elevate, le ondate di calore, sono ormai “un’emergenza estiva certamente non imprevedibile”, la normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs 81/2008)prevede degli obblighi a carico delle imprese ed in particolare del datore di lavoro.

Si ricorda che (Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi) la valutazione dei rischi “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari” e il DVR redatto deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute, l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI, il programma delle misure e l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure ed i ruoli.

Per quanto riguarda il lavoro nel settore edile nell’articolo 96 si indica che i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, “anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti”, adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’ALLEGATO XIII (Durante il lavoro, la temperatura per l’organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori) e curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute.

Il documento toscano riportano poi indicazioni tratte dall’allegato IV (non applicabile ai cantieri temporanei o mobili) e sottolinea che il d.lgs 81/2008 riporta “obblighi a carico dei coordinatori sia in fase di progettazione che di esecuzione, anche per quello che riguarda le possibili condizioni meteoclimatiche avverse come è il caso delle ondate di calore”.

Temperature elevate e cantieri: misure di prevenzione e protezione

Il documento riporta indicazioni sulle possibili azioni per la prevenzione e protezione nel settore edile.

Ad esempio in relazione all’organizzazione del lavoro:

Le misure descritte riguardano anche l’informazione/formazione/addestramento:

Infine sono proposte alcune indicazioni per i dispositivi di protezione individuale.

Si indica che sono da mettere a disposizione “idonei dispositivi di protezione individuali:

Temperature elevate e cantieri: compiti di datori di lavoro, medici e RLS

Il documento riporta poi, con riferimento alla realtà dei cantieri, alcuni compiti dei vari attori della sicurezza.

Ad esempio i compiti del datore di lavoro:

Questi invece i compiti del medico competente:

Questi i compiti di RLS e RLST:

Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del documento, per quanto riguarda i compiti dei coordinatori sia in fase di progettazione che di esecuzione, e alla lettura degli articoli del nostro giornale sulle novità normative (dal DL 146/2021 e legge 215/2021) per quanto riguarda i compiti del preposto.