I sindaci, si legge nell’ordinanza, potranno avviare queste opere finalizzate alla “salvaguardia della pubblica incolumità” qualora consentano il “recupero della transitabilità e/o la fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture viarie o ferroviarie”, di “mantenere la funzionalità delle reti di gas, luce, acqua e telefonia con la salvaguardia degli impianti” o di “superare le condizioni che hanno prodotto gli esiti di inagibilità degli edifici per rischio esterno” (esito F delle schede Aedes o “inagibilità per rischio esterno” secondo le Fast).
I sindaci potranno provvedere dandone comunicazione ai proprietari, e se si tratta di demolizioni dovranno procedere con una specifica ordinanza. Per gli interventi potranno avvalersi dell’opera dei Vigili del Fuoco o ricorrere a ditte private. La relativa spesa è “a carico dei fondi stanziati per l’emergenza”, quindi dello Stato. Le opere che comportano costi fino a 40 mila euro potranno essere decise autonomamente da sindaci, mentre per quelle di importo superiore dovranno ottenere il nulla osta della direzione regionale della protezione civile.
L’ordinanza stabilisce procedure particolari, con il conivolgimento del ministero dei Beni Culturali, per gli interventi che dovessero riguardare beni storico artistici tutelati.
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