Valutazione di sicurezza nei ponti. Definizione di ponte adeguato, operativo e transitabile

Le Linee guida propongono una classificazione da attuarsi sui ponti stradali esistenti, in funzione delle azioni e del tempo di riferimento

Le NTC 2018 ci dicono chiaramente a cosa serve la valutazione di sicurezza di un’opera:

«La valutazione della sicurezza, argomentata con apposita relazione, deve permettere di stabilire se: l’uso della costruzione possa continuare senza interventi; l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell’uso); sia necessario aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi. È necessario adottare provvedimenti restrittivi dell’uso della costruzione e/o procedere ad interventi di miglioramento o adeguamento nel caso in cui non siano soddisfatte le verifiche relative alle azioni controllate dall’uomo, ossia prevalentemente ai carichi permanenti e alle altre azioni di servizio».

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La valutazione di sicurezza e l’inadeguatezza di un’opera

Questo aspetto, fondamentale tanto per gli edifici quanto – come vedremo nel seguito – per i ponti, viene ulteriormente rimarcato e meglio specificato nella circolare 7/2019:

«Nel caso in cui l’inadeguatezza di un’opera si manifesti nei confronti delle azioni non sismiche, quali carichi permanenti e altre azioni di servizio combinate per gli stati limite ultimi secondo i criteri esposti nel § 2.5.3 delle NTC (eventualmente ridotte in accordo con quanto specificato al § 8.5.5 delle NTC), è necessario adottare gli opportuni provvedimenti, quali ad esempio limitazione dei carichi consentiti, restrizioni all’uso e/o esecuzione di interventi volti ad aumentare la sicurezza, che consentano l’uso della costruzione con i livelli di sicurezza richiesti dalle NTC.

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Gli interventi da effettuare per eliminare le vulnerabilità più importanti possono anche essere parziali e/o temporanei, in attesa di essere completati nel corso di successivi interventi più ampi, atti a migliorare/adeguare complessivamente la costruzione e/o parti di essa. Attesa l’aleatorietà dell’azione, nel caso in cui l’inadeguatezza di un’opera si manifesti nei confronti delle azioni sismiche, le condizioni d’uso, la necessità e la conseguente programmazione dell’intervento sono stabiliti sulla base di una pluralità di fattori, quali: la gravità dell’inadeguatezza e le conseguenze che questa comporterebbe anche in termini di pubblica incolumità, le disponibilità economiche, ecc.».

Considerando i ponti stradali dunque, nel caso in cui si verifichi una inadeguatezza nei confronti delle azioni da traffico, le azioni che sarà possibile intraprendere saranno:

Ponte adeguato, operativo e transitabile

Le Linee guida propongono dunque una classificazione da attuarsi sui ponti stradali esistenti, in funzione delle azioni e del tempo di riferimento tref, come nel seguito:

Le valutazioni, analisi e risultati dovranno essere coerenti con quanto previsto dalle NTC 2018, quindi anche la quantificazione dei livelli di sicurezza deve avvenire esplicitando i parametri:

«Nelle verifiche rispetto alle azioni sismiche il livello di sicurezza della costruzione è quantificato attraverso il rapporto ζE tra l’azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione; l’entità delle altre azioni contemporaneamente presenti è la stessa assunta per le nuove costruzioni, salvo quanto emerso riguardo ai carichi verticali permanenti a seguito delle indagini condotte (di cui al § 8.5.5 NTC) e salvo l’eventuale adozione di appositi provvedimenti restrittivi dell’uso della costruzione e, conseguentemente, sui carichi verticali variabili.

La restrizione dell’uso può mutare da porzione a porzione della costruzione e, per l’i-esima porzione, è quantificata attraverso il rapporto ζV,i tra il valore massimo del sovraccarico variabile verticale sopportabile da quella parte della costruzione e il valore del sovraccarico verticale variabile che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione».

Inoltre, considerando quanto detto in precedenza, il livello di sicurezza deve tenere conto dello stato di degrado del ponte e delle verifiche nei confronti di alluvioni e frane.