DIRITTO: Chi ripara il balcone per l’intonaco che si stacca?

balconi-frontalini-ringhiereSul lato esterno del tuo balcone sta venendo giù una parte dell’intonaco. Per molto tempo hai trascurato il problema visto che la caduta di semplici incrostazioni di vernice non costituiva un problema o un pericolo per i passanti di sotto. Ora però, da un punto di vista estetico, la differenza di colore rispetto agli altri balconi è netta e, all’ultima riunione di condominio, gli altri proprietari ne hanno parlato: l’intenzione trapelata nella scorsa assemblea è di costringerti a ritinteggiare la tua parte di terrazzo. A tuo avviso, però, non è un compito che spetta a te, visto che le spese di rifacimento dei balconi sono di competenza del condominio e non dei singoli proprietari. Poiché tuttavia il problema della vernice riguarda solo il tuo appartamento, gli altri non ne vogliono sapere; la colpa è tua che non sei intervenuto in tempo per arginare il problema quando ancora poteva essere risolto con una spesa modica. Chi ha ragione? Chi ripara il balcone per l’intonaco che si stacca? La risposta è contenuta in una serie di decisioni fornite dalla giurisprudenza e, da ultimo, dalla Cassazione

In generale ogni condomino è proprietario della parte del balcone inerente al proprio appartamento. È su di lui che ricadono quindi le responsabilità per i danni a terzi e le spese, come quelle relative al rifacimento e all’isolamento della soletta per evitare le infiltrazioni di acqua piovana

Quando si tratta di infiltrazioni di acqua, le spese di manutenzione del balcone sono ripartite tra il proprietario del piano sopra, titolare del balcone, e quello del piano di sotto che, dal balcone, riceve copertura e quindi un beneficio. In particolare, spetta al proprietario del piano superiore la copertura del pavimento, mentre spetta al proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

Quando però si tratta di manutenzione di elementi di decoro estetico, che contribuiscono all’abbellimento della facciata del palazzo, i costi devono essere sostenuti dal condominio intero. In particolare, per quanto riguarda il parapetto, le fioriere incassate nel cemento del balcone o l’intonaco, le spesse vengono decise dall’assemblea e ripartite tra tutti i condomini secondo i rispettivi millesimi.

Secondo infatti la giurisprudenza consolidata, le parti del balcone che svolgono una funzione estetica per l’edificio rientrano nella proprietà comune a tutti i condomini. Con la conseguenza che le relative spese di manutenzione vanno sostenute da tutti i proprietari, anche quelli che non sono interessati ai lavori e il cui balcone è in perfette condizioni. Il tipico esempio è dato dai parapetti: solo se questi servono ad abbellire lo stabile e, quindi, per la loro forma, materiale e colore, accrescono la gradevolezza estetica del fabbricato, sono di proprietà del condominio; in caso contrario (si pensi a semplici ringhiere di ferro, prive di alcun elemento decorativo) sono di proprietà del condomino sul cui balcone si affaccia l’appartamento

Ha detto in proposito la Cassazione che, in tema di condominio, gli elementi esterni, quali i rivestimenti della parte frontale (cosiddetti frontalini) e di quella inferiore, e quelli decorativi di fioriere, balconi e parapetti di un edificio, svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all’intero stabile, del quale accrescono il pregio architettonico, costituiscono, come tali, parti comuni; con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.

Ed ancora è stato precisato che i balconi aggettanti, costituendo un “prolungamento” della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa; soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole (nella specie, poiché le fioriere erano prive di particolare pregio, trattandosi di comuni vasconi prefabbricati in calcestruzzo, la Corte né ha escluso la valenza architettonica, ponendo a carico dei singoli proprietari degli appartamenti le spese relative alla parte interna delle predette fioriere). (Fonte)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.