Edilizia: sospensione dell’attività per mancata sorveglianza medica e formazione preventiva

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 19570 del 16 novembre 2015, ha ribadito che gli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione, rappresentano condizione per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale solo nel settore dell’edilizia.

ediliNella Circolare, il Governo riprende testualmente quanto già espresso nelle circolari n. 26/2015 e n. 33/2009 e, ancora prima, con lett. Circ. 22 agosto 2007.

In particolare si ricorda che la circolare n. 33/2009, avente ad oggetto proprio il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’articolo 14 D.Lgs. 81/2008 (così come modificato dal D.Lgs 106/2009), chiariva che, ai sensi del Testo Unico, uno dei presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale fosse la reiterazione di violazioni di prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro della stessa indole nell’arco di cinque anni.

Il provvedimento di sospensione potrà essere revocato, da parte dell’organo di vigilanza che l’ha adottato, a condizione che venga accertato il ripristino delle regolari condizioni di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro (oltre al pagamento il pagamento di una somma aggiuntiva attualmente pari 3.200 euro).

Nelle sopracitate comunicazioni ministeriali veniva sottolineato che, con specifico riferimento al settore dell’edilizia, configurandosi nella quasi totalità dei casi la violazioni di obblighi punibili penalmente (almeno in riferimento all’omessa sorveglianza sanitaria ed alla mancata formazione ed informazione), il personale ispettivo dovesse adottare il provvedimento di prescrizione obbligatoria relativo a tali ipotesi di contravvenzionali e verificare, conseguentemente, l’ottemperanza della prescrizione impartita.

Il Ministero con la nota n. 19570 del 16 novembre 2015 evidenzia come tali indicazioni fossero esplicitamente riferite all’edilizia, settore in cui il personale esercita sostanzialmente le proprie competenze in materia di salute e sicurezza, precisando che gli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria, formazione ed informazione rappresentano pertanto una condizione necessaria per larevoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai fini di avvalersi del personale interessato dai predetti adempimenti.

Ferma restando l’adozione della prescrizione obbligatoria, ai fini della revoca del provvedimento per la sorveglianza sanitaria è necessaria l’effettuazione della visita medica.

Per gli obblighi di formazione ed informazione, invece, il Ministero richiama l’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (punto 10). Lo stesso infatti prevede infatti che il personale di nuova assunzione debba essere avviato ai rispettivi corsi di formazione prima o, se ciò non è possibile, contestualmente all’assunzione.

In tale ultima ipotesi, laddove non risulti possibile completare il corso di formazione prima dell’abilitazione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo dev’essere completato entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione.

In conclusione dunque, il provvedimento di sospensione dell’attività potrà essere revocato se l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata programmata per concludersi entro 60 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa.

RIP: www.studiocassone.it

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1 Commento

  1. E le parti lese ed abusate chi se ne preoccupa essendo pure poi le parti su cui i danni e conseguenze nell uno e altro caso?

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