EQUITALIA NON PUO’ UTILIZZARE UN CORRIERE PRIVATO PER LE CARTELLE

Equitalia non può utilizzare un corriere privato per recapitare le cartelle ai contribuenti. La notifica deve essere eseguita attraverso il servizio postale universale gestito da Poste italiane. Viceversa la notifica è inesistente e quindi non può ritenersi sanata nemmeno con il ricorso presentato dal contribuente. È quanto affermato dalla Ctp Reggio Emilia nella sentenza n. 199/03/15, depositata lo scorso 28 aprile 2015.

IL FATTO

Un contribuente aveva portato in giudizio Equitalia Centro dopo essere stato raggiunto da una cartella di pagamento Irpef/Iva da 43mila euro (sanzioni incluse). Il debitore eccepiva l’illegittimità della procedura di notifica, in quanto l’agente di riscossione non aveva utilizzato il servizio postale, bensì una società privata. Secondo Equitalia ciò non comportava alcuna violazione: il corriere, infatti, era risultato aggiudicatario della gara a procedura aperta per la notifica delle cartelle e degli altri documenti esattoriali del gruppo Equitalia. La delibera di assegnazione, peraltro, era stata regolarmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale italiana e su quella Ue.

LA DECISIONE DELLA CTP REGGIO EMILIA

Una linea difensiva che però non convince i giudici emiliani, i quali si allineano al principio già affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 2922/2015. Quando il legislatore prescrive il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento per la notifica della cartella, evidenzia la Ctp, «non può che fare riferimento al servizio postale universale fornito dall’Ente Poste su tutto il territorio nazionale». Con la conseguenza che, laddove l’incarico sia affidato a un corriere privato di recapito, «esso non è conforme alla formalità prescritta dall’articolo 140 c.p.c. e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio». Il principio opera, aggiungono i magistrati, sia per le notifiche di atti giudiziari (disciplinate dalla legge n. 890/1982) sia per le notifiche nel processo tributario (regolato dal decreto legislativo n. 546/1992). Dopo aver rilevato la «nullità insanabile dell’atto impugnato» la Ctp Reggio Emilia accoglie dunque il ricorso, condannando l’agente della riscossione a rifondere anche le spese di lite.

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.