FISCO: Tutto sull’Iva agevolata al 10% per le manutenzioni

Per quali tipologie di intervento di manutenzione si applica l’Iva agevolata al 10%? E quali sono i ‘casi particolari’?

manutenzioneIn tema di manutenzioni si ricorda che, a decorrere dal 2010, è stata stabilita a regime l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% per le prestazioni di servizi relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria realizzate su immobili a prevalente destinazione abitativa (C.M. 7 aprile 2000, n. 71/E).

Tipologie di manutenzione per le quali torna applicabile l’aliquota IVA agevolata del 10%

Manutenzione ordinaria
Intervento caratterizzato dal mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, con opere sostanzialmente di riparazione dell’esistente e riguarda le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, lett. a). Sulla base di quanto sostenuto dal Ministero delle finanze nella C.M. 24 febbraio 1998, n. 57/E, rientrano in tale categoria di intervento (a puro titolo esemplificativo):
– il rifacimento o riparazione degli impianti elettrici, idrici, termici, fognanti, del gas o antincendio;
– la sostituzione dei pavimenti, dei rivestimenti e dei sanitari;
– l’impermeabilizzazione delle coperture e la tinteggiatura esterna senza mutamenti di colore;
– la pitturazione di pareti, il rifacimento o la riparazione di intonaci;
– le prestazioni di manutenzione obbligatoria previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità in caso di guasti.

Manutenzione straordinaria
Rientrano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, e le opere e le modifiche per realizzare e integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso (L. n. 457/1978, art. 31, lett. b). Si tratta, sostanzialmente, di interventi che corrispondono al criterio dell’innovazione nel rispetto dell’immobile esistente.

Sulla base di quanto contenuto all’interno della circ. ministeriale n. 57/E/1998, rientrano in questa categoria di intervento (a puro titolo esemplificativo):
– il rifacimento o la riparazione del regolato del tetto o della copertura;
– la sostituzione del tavolato e delle travi in legno del tetto;
– la sostituzione dei singoli macchinari;
– il rifacimento degli infissi, sia interni sia esterni;
– il rifacimento o la riparazione delle colonne di scarico delle acque pluviali della copertura;
– la sostituzione o la riparazione dell’ascensore e dei macchinari relativi;
l’installazione di apparecchiature speciali che abbiano le caratteristiche di migliorare la sicurezza, il funzionamento e l’utilizzo dell’impianto stesso.

N.B.: secondo quanto chiarito dalla C.M. n. 71/E del n. 71/E l’agevolazione riguarda sia le prestazioni di servizi derivanti da contratto d’appalto sia quelle da contratto d’opera e anche da altro accordo negoziale diverso dai precedenti. Inoltre, le prestazioni rese dai professionisti (architetti, geometri ecc.) non rientrano nell’agevolazione in esame in quanto non hanno a oggetto la materiale realizzazione dell’intervento di recupero.

Casi particolari

Fornitura di beni con posa in opera
Le cessioni di beni con posa in opera, sempreché la stessa sia effettuata dal medesimo soggetto che ha fornito i beni (contratto di appalto), possono beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 10% anche se il valore dei beni ceduti risulta prevalente rispetto alla prestazione di manutenzione.

N.B.: si fa presente che l’aliquota IVA agevolata del 10% torna applicabile anche alle forniture dei cosiddetti beni finiti, per meglio dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). L’agevolazione in tal caso spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

N.B.: l’aliquota ridotta per le manutenzioni derivanti da contratti di appalto non può essere estesa ai contratti di subappalto, in quanto la disposizione agevolativa in esame considera la prestazione avente a oggetto l’intervento di manutenzione nella sua unitarietà. Pertanto, sono escluse dall’aliquota ridotta le operazioni che costituiscono fasi intermedie nella realizzazione dell’intervento; ossia, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese verso l’appaltatore o il prestatore d’opera. Tali beni e servizi, come precisato dallo stesso Ministero delle finanze (Circ. n. 71/E/2000), godranno dell’aliquota ridotta nella fase successiva di riaddebito al committente finale, confluendo nel corrispettivo globale dell’intervento di manutenzione agevolato.

Lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di: restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione torna applicabile l’aliquota IVA agevolata del 10%.

N.B.: si fa presente che in tal caso l’aliquota IVA agevolata del 10% torna applicabile anche all’acquisto dei beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. n. 380/2001.

Manutenzione con impiego di beni significativi
Nei casi in cui per effettuare la prestazione di manutenzione ordinaria o straordinaria vengano effettuate anche forniture di beni significativi, l’aliquota IVA ridotta potrà essere applicata unicamente sul valore di tali beni non eccedente il valore della manodopera e degli altri beni e materiali di valore non significativo (valori che vanno indicati distintamente in fattura). Va da sé che la parte del valore del bene significativo che supera il valore netto della manutenzione sarà soggetta all’aliquota IVA stabilita per il bene stesso.
I beni di importo significativo sono stati determinati con il D.M. 29 dicembre 1999 e sono:
– ascensori e montacarichi;
– infissi interni ed esterni;
– caldaie;
– videocitofoni;
– apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
– sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza.

(FONTE: Stefano Setti – Geometra.info)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.