Geometra progetta opera in cemento armato, la Cassazione nega il compenso

I tecnici diplomati possono occuparsi solo di immobili rurali e piccoli edifici accessori che non richiedono calcoli complessi

I geometri non possono progettare opere in cemento armato. Fanno eccezione gli edifici rurali e le piccole costruzioni accessorie che non presentano particolari complessità.

Le opere da realizzare nelle zone a rischio sismico elevato devono sempre essere considerate come “rilevanti”, a prescindere dalla destinazione e dalle loro dimensioni. I geometri, quindi, non possono progettarle.

Sono queste le conclusioni cui è arrivata la Cassazione con la sentenza 29227/2019.

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Progettazione e geometri, il caso

Un geometra, che aveva progettato un intervento di risanamento statico e funzionale di un fabbricato condominiale, colpito dal sisma del 1980, aveva chiesto il pagamento della parcella che a suo avviso gli spettava, pari a più di 52mila euro.

Il condominio si era opposto sostenendo la nullità del contratto per eccesso di competenza del geometra che, secondo il RD 274/1929 e la Legge 1086/1971, non avrebbe potuto progettare né dirigere i lavori di costruzioni civili che prevedono l’uso del cemento armato.

Il geometra aveva obiettato che l’utilizzo del cemento fosse limitato alle cordonature perimetrali dei solai e alla ricostruzione della malta tra i conci carenti di legante.

Il Tribunale, però, aveva dato ragione al condominio. Non potendo escludere che l’utilizzo del cemento avesse avuto un effetto anche sulla struttura portante, aveva giudicato l’operato del geometra contrario alla legge.

Geometri esclusi dalla progettazione di opere in cemento armato

La Cassazione ha ribadito le conclusioni del Tribunale ordinario ricordando che, in base all’articolo 16, lettere l) e m) del RD 274/1929, i geometri possono occuparsi della progettazione e direzione dei lavori di costruzioni rurali o agricole, caratterizzate da una struttura ordinaria. In questa tipologia di edifici sono comprese le piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo e, per la loro destinazione, non possono implicare pericolo per l’incolumità delle persone, nonché le piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali o lavori di irrigazione.

Si tratta, hanno spiegato i giudici, di una scelta inequivoca del legislatore, dettata da ragioni di pubblico interesse.

Sulla base di queste considerazioni, a detta della Cassazione, un intervento su un edificio situato in zona sismica non può essere considerato di modesta entità.

Il contratto stipulato con il condominio è stato quindi giudicato nullo e non sanabile neanche dall’intervento di un progettista laureato nella fase esecutiva o nella direzione dei lavori. Il ricorso del geometra, interessato ad incassare la sua parcella, è stato quindi respinto. (Fonte)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.