PICCOLI REATI TRIBUTARI NON PIU’ PUNITI PER TENUITA’ DEL FATTO


Dal 2 aprile 2015 è in vigore il decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015, recante “Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1 comma 1 lett. m), della legge 28 aprile 2014, n. 67”: una vera e propria rivoluzione per il diritto penale italiano quella varata dal Governo e con cui viene introdotta una nuova causa di non punibilità per:

  • reati sanzionati fino a cinque anni di reclusione;
  • oppure per reati puniti con pena pecuniaria.

In questi casi scatterà, nei confronti del responsabile del reato, l’archiviazione del procedimento per tenuità del fatto.

Si tratta di una deroga al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, suscettibile di riscrivere tutta la mappa delle pene. E difatti, per non far rientrare in questa sorta di “sanatoria” una serie di crimini mal visti dall’opinione pubblica, il Governo ha subito aumentato di pena i furti in appartamento che verranno puniti con la detenzione da due a otto anni (attualmente la pena è da uno a sei anni).

In ogni caso, a essere escluse sono le condotte che, come conseguenze non volute, hanno provocato la morte o le lesioni gravissime di una persona.
La nuova causa di giustificazione per tenuità del fatto non si applicherà:

  • ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a chi ha commesso più reati della stessa indole, a chi commette un reato consistente in condotte plurime, abituali e reiterate (come lo stalking o i maltrattamenti in famiglia). In questo modo vengono messe a tacere le voci di chi credeva che lo stalking fosse stato “depenalizzato”;
  • quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, oppure con crudeltà, anche nei confronti di animali, o, ancora ha adoperato sevizie;
  • quando l’autore ha approfittato delle condizioni della vittima impossibilitata o incapace di difendersi (vedi reati posti ai danni di minori o anziani).

Sul versante tributario, la nuova causa di non punibilità si rende applicabile ai seguenti reati:

  • dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000);
  • dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
  • emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti(art. 8).

Con riferimento ai reati societari, la nuova esimente opera, tra l’altro, in relazione all’ipotesi di false comunicazioni sociali in società quotate che abbiano cagionato un grave nocumento ai risparmiatori (ex art. 2622, comma 4 c.c.).
Il decreto è infine applicabile con riferimento al nuovo reato diautoriciclaggio limitatamente all’ipotesi di cui all’art. 648-ter, comma 5, c.p., ossia qualora il reo si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove e l’individuazione del provento del reato.

La persona offesa potrà opporsi nel merito alla richiesta di archiviazione avanzata dal Pm. Stesso diritto spetterà all’indagato posto che l’archiviazione per tenuità del fatto corrisponde comunque a un implicito giudizio di responsabilità di cui resterà traccia nel casellario, evitando che la persona interessata possa fruire più volte dell’istituto.

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.