PROFESSIONE: Nuovo Codice Appalti, via libera in Consiglio dei Ministri

L’adozione del BIM sarà facoltativa e all’inizio riguarderà solo opere e servizi di progettazione di importo superiore alle soglie comunitarie. SCARICA IL TESTO

ooppIl Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Codice Appalti. Come spiegato in Conferenza Stampa dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, la qualità del progetto, delle imprese, delle Stazioni appaltanti e delle gare è diventata la parola chiave della riforma di tutto il settore dei contratti pubblici.

In primo piano anche l’adozione del BIM che, ha spiegato Delrio, oltre alla qualità dei progetti garantirà un abbattimento dei costi per la realizzazione delle opere pari al 20% o 30%. In un primo momento l’adozione sarà facoltativa e non obbligatoria. Entro sei mesi dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti, le Stazioni Appaltanti potranno chiedere l’uso del BIM per le nuove opere e i servizi di progettazione di importo superiore alle soglie comunitarie (5.225.000 euro per i lavori, 135.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni governative, 209.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle altre amministrazioni). Successivamente, si valuterà una tempistica graduale per l’uso obbligatorio del BIM in base alla tipologia delle opere e dei servizi da affidare e al loro importo.

“Le opere si faranno con tempi e costi giusti”, ha annunciato Delrio. Per questo, in base al nuovo Codice, non potranno essere messi in gara progetti preliminari, senza le indagini geologiche preliminari, “perché altrimenti dopo un mese sarebbero già necessarie delle varianti”.

Per lo stesso obiettivo di contenimento dei tempi e dei costi, si valuterà la qualità delleimprese che, afferma Delrio “dovranno essere fatte più di ingegneri e meno di avvocati”.

Anche le Stazioni Appaltanti dovranno qualificarsi. Ciò significa che “gli enti pubblici dovranno fare bandi di qualità e proporzionati alle loro capacità”.

Per chiudere il cerchio della qualità, le opere non saranno più appaltate secondo il criterio del massimo ribasso, ma secondo quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Verrà poi superata la Legge Obiettivo, strumento rivelatosi fallimentare. Si passerà ad una serie di procedure normali in cui le opere da realizzare saranno scelte per la loro utilità e inserite negli strumenti di programmazione, che assegneranno loro un tempo prestabilito per il completamento e un finanziamento certo. Le uniche deroghe al codice saranno ammesse in caso di urgenza e pericolo per la pubblica incolumità, condizioni che renderanno possibile l’affidamento diretto dei lavori fino a 200 mila euro.

L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) avrà una serie di compiti aggiuntivi. Dovrà emanare le linee guida e i bandi tipo per mettere a punto una regolamentazione leggera, semplice e autoapplicativa entro il 18 aprile 2016. Ci sarà inoltre una collaborazione con i Ministeri per evitare il pericolo di corruzione.
Sui maggiori compiti dell’Anac e sulla mancata disponibilità di risorse aggiuntive nei giorni scorsi erano sorte delle polemiche, ma il Ministro Delrio ha assicurato in conferenza stampa che “si andrà incontro a questa sollecitazione e che le risorse saranno recuperate”.

Le Società organismo di attestazione (SOA) opereranno dai 150 mila euro in su. Ciò significa che gli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150 mila euro dovranno provare il possesso dei requisiti di qualificazione attraverso una attestazione rilasciata da queste società. Per semplificare le operazioni, l’ANAC individuerà dei livelli standard di controlli che le SOA devono effettuare.

Il subappalto sarà generalmente libero, tranne che in alcuni casi. Sopra le soglie comunitarie bisognerà indicare una terna di subappaltatori. Nelle opere superdpecialistiche e ad alto contenuto tecnologico si potrà subappaltare al massimo il 30% delle lavorazioni.

L’istituto del contraente generale subisce una profonda rivisitazione. Per farvi ricorso la stazione appaltante dovrà fornire un’adeguata motivazione, in base a complessità, qualità, sicurezza ed economicità dell’opera. Il contraente generale non potrà esercitare il ruolo di direttore dei lavori.  Presso il MIT ci sarà un apposito albo nazionale  cui devono essere obbligatoriamente iscritti  i soggetti che possono ricoprire gli incarichi di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici aggiudicati con la formula del contraente generale. La loro nomina nelle procedure di appalto avviene mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo.

Il Ministro Delrio ha infine chiarito che nelle concessioni il rischio operativo sarà in carico ai privati e lo Stato non sarà tenuto ad intervenire in caso di difficoltà. I contenziosi saranno ridotti  attraverso la promozione degli arbitrati e dell’accordo bonario.

Il nuovo Codice tratta anche il partenariato pubblico privato come disciplina generale autonoma e a sé stante , quale forma di sinergia tra poteri pubblici e privati per il finanziamento, la realizzazione o la gestione di infrastrutture. Si prevede che i ricavi di gestione dell’operatore economico possano provenire dal canone riconosciuto dall’ente concedente, ma anche da altre forme di contropartita economica, come l’introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna. Nell’ambito del PPP rientrano gli “interventi di sussidiarietà orizzontale”, ossia la partecipazione della società civile alla cura di aree pubbliche o alla valorizzazione di aree e beni immobili inutilizzati mediante iniziative culturali, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale. È disciplinato anche il “baratto amministrativo” per la realizzazione di opere di interesse della cittadinanza, con finalità sociali e culturali, a cura di gruppi di cittadini organizzati, senza oneri per l’ente.

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Nuovo Codice Appalti, critiche e aspettative di professionisti e imprese

Positivo il commento del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (Cnappc). “Il riconoscimento della centralità del progetto,  riportato ad unità e che non viene più spezzettato  tra soggetti diversi – ha commentato il presidente Leopoldo Freyrie  – ed il superamento del massimo ribasso affermano, infatti,  il principio che la qualità dell’architettura, il ricorso ai concorsi  rappresentano l’unica strumento per realizzare buone architetture pubbliche”.

Non è mancata però qualche critica.

Finco, Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni, ha scritto al Governo sottolineando il rischio della completa liberalizzazione del subappalto senza prima definire un sistema unico di qualificazione delle imprese. A suo avviso, in mancanza dei requisiti di qualificazione, per partecipare ad una gara non si dovrebbe ricorrere al subappalto, ma ai raggruppamenti con imprese con i requisiti richiesti. Allo stesso tempo, la Federazione ritiene che i lavori affidati in subappalto non dovrebbero essere utilizzati per ottenere la qualificazione tecnica.

Secondo Fondazione Inarcassa, in base all’impostazione data finora, il nuovo Codice Appalti non rispetta la centralità della fase progettuale contenuta nella Legge Delega. Per il presidente, Andrea Tomasi, nel testo si dovrebbe quindi inserire una disciplina organica degli appalti dei servizi di architettura e di ingegneria.

Critiche sono state espresse anche da Armando Zambrano, presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), che in una delle bozze circolate ha letto il tentativo di sanatoria per le società di ingegneria.

Un timore cui l’Oice, Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico economica, ha risposto che non c’è nulla da sanare dato che “operano legittimamente nel settore pubblico dal 1994 e in quello privato dal 1996, quando fu abrogato il divieto di svolgere attività professionale in forma di impresa, come da anni sostiene la giurisprudenza e come è nei fatti.”

Per l’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) il nuovo codice non tutela abbastanza le imprese perché dà troppo potere discrezionale alle Stazioni Appaltanti. Secondo il presidente, Claudio De Albertis, le cause di esclusione dovrebbero essere indicate con margini di certezza altrimenti potrebbe verificarsi il paradosso per cui una Amministrazione che ha avuto un contenzioso con un’impresa per non averla pagata, può escluderla dalla partecipazione ad una procedura successiva.

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.