PROFESSIONE: Valida la testimonianza che viola il segreto professionale

giudiceÈ vero, il codice di procedura [Art. 200 cod. proc. pen.] stabilisce che, in un processo penale, il professionista non può essere obbligato a deporre su quanto ha conosciuto per ragione del proprio lavoro. E tra i professionisti vengono elencati gli avvocati, i consulenti tecnici, i notai, i medici e i chirurghi, i farmacisti, e ostetriche e ogni altro esercente la professione sanitari. Ci sono poi i parroci e tutti gli altri ministri di confessioni religiose e gli investigatori privati autorizzati. Ma che succede se una di tali persone, interrogata dal giudice, decide di parlare e di infrangere il segreto? Secondo la Cassazione è valida la testimonianza che viola il segreto professionale; pertanto il giudice se ne può servire per arrivare a una decisione anche di condanna. La sentenza è stata emessa poche ore fa [Cass. sent. n. 46588/17 dell’11.10.2017].

Secondo la Corte, l’utilizzabilità in causa delle dichiarazioni rese dal testimone in violazione del segreto professionale si giustifica per via del fatto che la violazione di un dovere deontologico – che comunque resta sempre perseguibile presso l’ordine di appartenenza – non costituisce violazione delle norme di procedura e del processo; per cui la testimonianza resta valida ed efficace.

Dunque, se il professionista non oppone il segreto e si dichiara pronto a rispondere alle domande del giudice che possono ledere la privacy del proprio cliente la dichiarazione è ben utilizzabile anche se questi non è stato avvisato della facoltà di astenersi.

L’obbligo del giudice di avvisare il testimone della facoltà di astenersi – previsto anch’esso dal codice di procedura penale [Art. 199 cod. proc. pen.] – vale soltanto per i prossimi congiunti dell’imputato e non risulta applicabile ai professionisti, i quali «non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria».

La Corte estende poi l’applicazione della norma sul segreto professionale anche aicommercialisti benché questi non siano menzionati dal codice. Restano escluse solo le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci, nonché quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società o enti. (Fonte)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.