RIFORMA DELLA Pa: COSA CAMBIA PER IL SETTORE COSTRUZIONI

Facciamo il punto sulle principali novità introdotte dalla riforma della Pa, dal permesso di costruire più veloce ai nuovi termini per il silenzio assenso

La Legge 7 agosto 2015 n. 124, che delega il Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, prevede tempi più rapidi per il permesso di costruire e una maggiore tutela da eventuali contestazioni per le costruzioni realizzate con Scia. Vediamo insieme quali sono le principali semplificazioni introdotte dalla riforma della Pa.

Permesso di costruire e silenzio assenso (art. 17-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241)

Le Amministrazioni dovranno emanare gli atti di assenso e i nulla osta entro trenta giorni, decorsi i quali, si formerà il silenzio-assenso. Il termine sale a novanta giorni per le autorizzazioni in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.

Il termine è interrotto se l’amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l’assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.
In caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte nei procedimenti di autorizzazione, sarà il Presidente del Consiglio dei ministri a decidere le modifiche.

Limiti ai poteri di autotutela della Pubblica Amministrazione (art. 21 nonies Legge n. 241/1990)

L’annullamento d’ufficio di provvedimento illegittimo emanato in precedenza, anche se formato con silenzio-assenso, può avvenire al massimo entro diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici. Sono ammessi termini più lunghi solo nel caso in cui l’attività sia stata iniziata in presenza di dichiarazioni mendaci.

Dopo un anno e mezzo, quindi, gli interventi realizzati con Scia potranno essere considerati “al sicuro” da eventuali contestazioni. Tale termine si aggiunge a quello previsto per Dia e Scia, di trenta giorni di tempo da parte della Pa per effettuare le verifiche e adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi.

Le nuove regole sono operative dal 28 agosto 2015. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo individuerà in modo preciso i procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, e di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva.

Conferenza di servizi

Entro dodici mesi dall’approvazione della legge, il Governo adotterà un decreto legislativo per la semplificazione della conferenza di servizi, in modo da avere tempi certi ed evitare il blocco delle opere. Saranno ridotti i casi in cui la conferenza di servizi è obbligatoria e verranno introdotti modelli di istruttoria in grado di garantire la partecipazione telematica dei soggetti interessati.

Scatterà il silenzio-assenso se le amministrazioni (anche quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell’ambiente) non si pronunceranno entro il termine dei lavori della conferenza.

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.