Salute e sicurezza: formazione obbligatoria per il datore di lavoro

Nuovi obblighi per il titolare d’azienda: corsi formativi ed aggiornamenti periodici in materia di salute e sicurezza, nomina del preposto.

Non più soltanto dirigenti, preposti e lavoratori: in materia di salute e sicurezza, arriva la formazione obbligatoria per il datore di lavoro.

A prevedere questa modifica del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro [1] è stato il cosiddetto decreto Fisco- Lavoro [2], che ha anche disposto l’obbligatorietà dell’individuazione della figura del preposto.

Nello specifico, è ora previsto [3], tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, quello di individuare il preposto o i preposti per svolgere attività di vigilanza, con possibilità, per i contratti e gli accordi collettivi, di stabilire uno specifico compenso.

Ricordiamo che il preposto è colui che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali conferiti, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

In materia di salute e sicurezza, il preposto ha il compito di verificare che i singoli lavoratori osservino gli obblighi di legge, nonché le disposizioni aziendali, specificamente riguardo all’utilizzo dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale. Il preposto controlla anche l’adeguatezza dei mezzi e delle attrezzature di lavoro: informa immediatamente il datore o il dirigente riguardo a ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza.

Tornando al nuovo obbligo di formazione del datore di lavoro, in materia di salute e sicurezza, gli adempimenti ed i percorsi didattici saranno specificati dalla Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome, che dovrà adottare un accordo entro il 30 giugno 2022. In caso di violazione degli obblighi formativi, sono previste sanzioni severe.

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Chi è il datore di lavoro?

Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza definisce il datore di lavoro come il titolare del rapporto di lavoro con il dipendente o come colui che, all’interno dell’organizzazione in cui il lavoratore svolge la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Chi è il dirigente?

Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza definisce il dirigente come colui che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

Corsi in materia di salute e sicurezza per il datore di lavoro

Come funzionerà la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il datore? Ad oggi, il datore ha la possibilità, non l’obbligo, di frequentare dei corsi in merito, soltanto qualora ricopra il ruolo di Rspp, cioè di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Entro il 30 giugno 2022, però, la Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dovrà adottare un accordo che individui la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro.

A breve, dunque, oltre ai dirigenti e ai preposti, anche i datori di lavoro riceveranno un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo le specifiche dell’accordo che dovrà essere raggiunto.

Che cosa succede se il datore di lavoro non frequenta i corsi di formazione?

Se il datore di lavoro non adempirà ai propri obblighi formativi, gli ispettori potranno adottare le seguenti sanzioni [4]:

  • l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro;
  • la sospensione dell’attività imprenditoriale, per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro: tra le gravi violazioni è infatti riportata anche l’ipotesi di mancata formazione ed addestramento; tuttavia, poiché l’Ispettorato del lavoro ha chiarito che [5] la grave violazione si configura per la contemporanea assenza di formazione e addestramento, considerando che il datore di lavoro ha solo l’obbligo di formazione e non anche quello dell’addestramento, la mancata frequenza dei corsi potrebbe non integrare la «grave violazione», con conseguente inapplicabilità della sospensione dell’attività.
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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.