SICUREZZA CANTIERI: nove cose che il COORDINATORE deve evitare

Dal linguaggio sbagliato alla documentazione non richiesta, da subaffidamenti spericolati a team di lavoro non idonei: una lista di ‘cattive pratiche’ per il coordinatore della sicurezza nei cantieri

Manuali e articoli sulla stampa specializzata normalmente descrivono i comportamenti che devono essere tenuti nello svolgimento delle attività professionali. Il recepimento in Italia della direttiva europea 92/57/CE sul coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, con la sua concreta applicazione, hanno visto in questi anni il fiorire di una serie di “bad practices”, di cui siamo ancora ben lungi non solo da liberarci, ma da riconoscere come tali.

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L’analisi dei problemi che si verificano durante il coordinamento per la sicurezza nel cantiere

L’idea di questo articolo è quella raccogliere gli esempi più frequenti ed analizzare i problemi che essi possono creare durante il coordinamento per la sicurezza nel cantiere e che possono essere di gran lunga più impegnativi di quelli che possono risolvere. Il motivo principale di questi comportamenti è dovuto al fatto che il concetto di “piano” era largamente non esplorato all’interno della categoria dei tecnici che si sono trovati ad applicare la norma. “Piano” presuppone un articolazione di intenti in un periodo temporale. I tecnici italiani erano più adusi al concetto di “progetto”, che presuppone la manipolazione di quantità materiali. E così il piano della sicurezza, da insieme di regole e di informazioni, si è trasformato in un “progetto della sicurezza”, con forniture di materiali oggettivamente riscontrabili, e pagabili: i famigerati oneri della sicurezza che il mondo ci invidia.

La norma, inoltre, è stata riscritta malamente dal legislatore italiano. I motivi sono in parte la distanza culturale di cui si è scritto sopra, in parte un atteggiamento ipocrita e massimalista. Come si può definire, infatti, il meccanismo per cui le originali indicazioni della 92/57/CE sono state aumentate di numero, complicate e si è provveduto ad introdurne di nuove, spesso nella negligenza di quello che era l’ordinamento generale?

Il meccanismo sanzionatorio, infine, è appunto, solo sanzionatorio e, di fatto, non prevede la possibilità di interloquire o di negoziare con gli enti preposti al controllo dei cantieri. Di fatto al tecnico o alle imprese sanzionate per un reato di puro pericolo è più conveniente pagare la sanzione pecuniaria piuttosto che discuterla in un tribunale. Una valutazione più competente e più distaccata ha saputo farsi largo in gran parte solo con sentenze per incidenti, in Cassazione, provocando allineamenti alle reali disposizioni di legge nelle valutazioni in tempi lunghissimi.

Tutto questo ha ingessato l’operatività del settore in relazione alla direttiva cantieri in comportamenti che non hanno nessuna giustificazione nell’applicazione della norma, ma che paradossalmente nascono dal suo fraintendimento: il fraintendimento di chi pone in essere, o prescrive, comportamenti non previsti dalla norma o anche paradossalmente negati da essa, al fine di rispettare la norma stessa. Questi comportamenti sono quindi inutili, perché ad un aggravio di risorse spese non si ottiene nessun miglioramento delle tutele previste dal Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, fino ad essere controproducenti, perché magari conducono a quella condizione in cui si esercita di fatto un potere direttivo (D.Lgs. n. 81/2008, art. 299), originariamente non previsto per il ruolo che si ricopre, e se ne devono rispettare le conseguenze.

La lista delle nove cosa da evitare nel coordinamento per la sicurezza nel cantiere

• Utilizzare il vocabolario sbagliato
• Accettare un piano di sicurezza non adeguato
• Eseguire la valutazione dell’idoneità tecnico professionale
• Trasmettere e aggiornare la notifica preliminare
• Chiedere prestazioni o informazioni non previste dal PSC
• Raccogliere i certificati di idoneità alla mansione dei lavoratori
• Raccogliere le certificazioni CE delle attrezzature impegnate
• Relazionarsi con le persone sbagliate
• Esagerare con la sospensione dei lavori

Utilizzare il vocabolario sbagliato

I termini “idoneo”, “opportuno”, “adeguato” e tutti i loro sinonimi dovrebbero essere banditi dal vocabolario del coordinatore. Principalmente da quello per la progettazione, ma anche da quello per l’esecuzione dei lavori. Sono termini che non significano nulla, nel mondo della tecnica, dove le prescrizioni devono essere chiaramente definite e le quantità oggettivamente verificabili. Non scrivete che la recinzione deve essere idonea: dite come deve essere, la sua altezza, le specifiche tecniche e il passo e il tipo dei picchetti sui quali è legata.

Ci saranno situazioni in cui il coordinatore scriverà che i capi da lavoro devono essere idonei, avendo in mente la norma EN 342 sugli indumenti protettivi a protezione dal freddo e le imprese doteranno i lavoratori di tute di cotone.
Nel caso sia necessario o semplicemente consigliabile affidarsi alla competenza e all’esperienza delle imprese esecutrici, allora sarà il caso di richiedere esplicitamente di documentare le loro scelte, come procedura complementare e di dettaglio.

Accettare un piano di sicurezza non adeguato

Può capitare che venga richiesto ad un tecnico di ricoprire l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per un progetto il cui piano è stato redatto da altri. In questo caso è consigliabile valutare la qualità del PSC prima dell’inizio dei lavori, magari redigendo un disciplinare di incarico ad hoc con il committente, che consideri gli scenari praticabili. Sembra incredibile a dirsi, ma a vent’anni dal primo recepimento della direttiva cantieri in Italia, con il D.Lgs. n. 494/1996, esistono ancora differenze abnormi nella qualità della redazione dei PSC, tali da non dovere considerare remota l’eventualità che il coordinatore per l’esecuzione possa trovarsi imbarazzato a dovere fare rispettare alcune prescrizioni, fino ad arrivare a non condividere assolutamente l’impostazione data dal coordinatore per la progettazione.

In questi casi, la strategia di improntare il proprio comportamento formale alle prescrizioni del PSC, magari forzando surrettiziamente le imprese esecutrici ad adeguarsi a criteri personali, e quindi non formalizzati nel PSC/contratto, può senz’altro rivelarsi pericolosa. Sotto il profilo della gestione, perché le imprese esecutrici possono, a ragione fare ostruzionismo operativo a questi ulteriori aggravi che non erano stati previsti in fase contrattuale, fino ad arrivare a presentare richieste economiche integrative. Sotto il profilo della responsabilità personale perché, in caso di ispezione o, Dio non voglia, incidente, va da sé che una situazione che non presenta la linearità prevista dalla norma è più difficile sia da spiegare che da comprendere, e conseguentemente avallare.

Molto meglio agire con tutte le formalità del caso, spiegando al committente o al responsabile dei lavori quali sono i problemi riscontrati in rapporto con le responsabilità che egli ricopre e proponendogli di emettere una revisione del PSC. Naturalmente possono insorgere problemi con le imprese esecutrici, specialmente se ci si trova nell’imminenza del cantiere e le offerte sono già state fatte o, addirittura, il contratto firmato. Per questo motivo è necessario coinvolgere il committente o il responsabile dei lavori, che ha in mano i rapporti con esse.

È bene chiarire che la revisione di un PSC non adeguato NON è un obbligo del coordinatore per la progettazione, come alcuni intendono con una lettura superficiale del D.Lgs. n. 81/2008, art. 92 comma 1, lettera b), che in realtà stabilisce l’obbligo del CSE di adeguare il PSC “in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute”. In pratica, se il progetto viene modificato durante i lavori, se le tecnologie, la programmazione o altro che può avere influenza sul coordinamento della sicurezza viene modificato, allora è responsabilità del CSE adeguare il piano.

Per questo motivo è consigliabile un certo grado di formalità con il committente o il responsabile dei lavori, nel momento in cui si avanzano riserve sul PSC messo a disposizione: per definire il gap normativo, per chiarire i ruoli e le responsabilità e per fare sì che sia riconosciuto che si tratta di una attività non prevista, e quindi da riconoscere.

Eseguire la valutazione dell’idoneità tecnico professionale

Le responsabilità del coordinatore per l’esecuzione sono quelle elencate all’articolo 92 del Decreto Legislativo n. 81/2008. Tra queste non c’è quella della valutazione dell’idoneità tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi che entrano in cantiere. Questo dovrebbe essere sufficiente a comprendere che questo è uno dei comportamenti non richiesti che portano alla possibilità di un coinvolgimento in procedimenti penali, nel momento in cui le indagini ipotizzino il coinvolgimento di dette azioni nella concatenazione di azioni o omissioni che hanno portato all’incidente.

D’altra parte è anche inutile che un CSE si impegni in questa attività se il committente o il responsabile dei lavori non gli attribuisce chiaramente ed efficacemente i poteri di negoziazione con le aziende: se non può chiedere le informazioni alle aziende e rifiutare l’ingresso al cantiere di quelle che reputa non idonee, allora la sua attività è insignificante.

Molto meglio, e molto più professionale:
1. Ricordare, anche in modo formale, al committente e al responsabile dei lavori che la legge gli attribuisce tale obbligo;
2. Se lo si ritiene opportuno, se si è attrezzati professionalmente per farlo, offrirgli la consulenza e il supporto per lo svolgimento di questa attività. In questo caso è opportuno che siano definiti chiaramente gli obiettivi di questo servizio e chiara l’attribuzione delle responsabilità.

Trasmettere e aggiornare la notifica preliminare

La trasmissione e l’aggiornamento della notifica preliminare è una responsabilità del committente o del responsabile dei lavori. Teoricamente la trasmissione della notifica preliminare o di un suo aggiornamento dovrebbe significare che l’impresa che entra in cantiere è stata verificata positivamente sotto il profilo dell’idoneità tecnico professionale e le è stato comunicato il nominativo del coordinatore per l’esecuzione, per le formalità del caso – anche questi obblighi che la legge prevede chiaramente a carico del committente e del responsabile dei lavori –  che poi tanto formalità non sono perché stiamo parlando della verifica del piano operativo di sicurezza.

Il fatto che il coordinatore per l’esecuzione si presti a surrogare il committente o il responsabile dei lavori molto spesso significa che questi non solo non sta adempiendo ai propri obblighi, e che lo faccia il coordinatore non dovrebbe essere un elemento di sgravio delle proprie responsabilità, ma soprattutto che non svolge la sua funzione di direzione del processo edilizio che ha promosso e di comunicazione con il coordinatore per l’esecuzione, creando un grave imbarazzo allo stesso. Che succederà, infatti, nel caso il CSE dovesse chiedere il suo intervento, ad esempio?

In questo caso, molto meglio per una gestione efficace delle proprie responsabilità come CSE, che questi si faccia incaricare dal committente come responsabile dei lavori, specificando nel disciplinare di incarico che l’incarico è limitato alla verifica dell’idoneità tecnico professionale e all’aggiornamento della notifica preliminare, con poteri di sospensione dei lavori, allontanamento delle imprese e rescissione del contratto, legati espressamente a questi casi. Ciò gli permetterà di bloccare efficacemente le attività delle imprese che si presentano in cantiere senza formalità, per il tempo che riterrà necessario per il loro espletamento.

Chiedere prestazioni o informazioni non previste dal PSC

L’attività di cantiere è un’attività economica: chi la intraprende lo fa per averne un utile e, ragionevolmente, analizza il progetto e le sue prescrizioni per quantificare questo utile come strumento di decision-making. Banalmente accetterà i lavori e firmerà il contratto se ritiene di guadagnarci. Il PSC è parte del contratto di appalto, e dovrebbe contenere tutte le prescrizioni e le informazioni che si ritiene necessario conoscere per la corretta conduzione dei lavori da parte dell’appaltatore e su queste informazioni l’appaltatore definisce la quantità e il tipo di risorse che dovrà utilizzare allo scopo, e quindi le spese che dovrà sostenere.

Che il CSE richieda prestazioni o informazioni verbalmente, o in maniera estemporanea, senza che esse siano già state richieste dal PSC è molto poco professionale, perché appunto vanifica la programmazione delle imprese e l’utile economico che intendono ottenere, e non dovrebbe essere fatto.

Chi giustifica queste richieste per le superiori necessità della salvaguardia dei lavoratori, in realtà cerca di mascherare con l’ipocrisia la propria pochezza di tecnico. In ogni caso, qualora queste prescrizioni siano effettivamente necessarie a causa dell’inadeguatezza del PSC, è opportuno che questa valutazione sia eseguita prima dell’inizio dei lavori o dell’accettazione dell’incarico, con le modalità indicate parlando dell’accettazione di PSC non adeguati.

Raccogliere i certificati di idoneità alla mansione dei lavoratori

Una delle attività più comuni che derivano dal completo fraintendimento di quanto la legge prescrive a carico del CSE è quella di richiedere i certificati di idoneità alla mansione dei lavoratori impegnati in cantiere. Esistono diversi problemi connessi a questo.

Non è un comportamento richiesto dalla legge. Se lo si legge attentamente, nulla di tutto ciò appare nel testo dell’articolo 92 del D.Lgs. 81/2008 “Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori”, ma non solo: non appare mai nemmeno la parola “lavoratore” nell’accezione prevista dall’art. 2 “Definizioni”, comma 1 lettera a) “lavoratore” sempre del Testo Unico.

Andando oltre la previsione della norma, il coordinatore convinto che questo comportamento sia necessario allo svolgimento del suo incarico, deve mettere in preventivo il possibile coinvolgimento in un procedimento penale la cui indagine ipotizzi un nesso causale tra l’incidente avvenuto e una qualche mancanza connessa alla sorveglianza sanitaria. Non importa se il CSE voleva semplicemente accertarsi che tutti i lavoratori fossero stati sottoposti a quest’obbligo: erano risultati idonei? La mansione era stata correttamente attribuita e valutata? Gli eventuali obblighi o limitazioni erano stati rispettati? La periodicità corretta? I certificati scaduti, anche solo per un giorno?

Quando queste implicazioni siano state correttamente valutate e accettate, occorre ragionare che il coordinatore, compiendo queste operazioni, entra nel campo di applicazione delle norme sulla riservatezza dei dati personali. Di più: i certificati di idoneità alla mansione contengono quelli che il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” definisce come “dati sensibili”, in quanto “dati personali idonei a rivelare (…) lo stato di salute”. Il contenuto di un certificato di idoneità alla mansione, anche se ci si attiene strettamente alle indicazioni del D.Lgs. 81/2008 art. 41 comma 6 e 6-bis, ricadono senz’altro in questa definizione e come tali sono sottoposti alla tutela da parte della norma, che prevede, genericamente parlando:

  • Consenso manifesto dell’interessato;
  • Autorizzazione del Garante.

Secondo il nuovo Regolamento UE 2016/679, che entrerà in vigore a breve, dovranno invece essere classificati come “dati relativi alla salute”, in quanto “rivelano informazioni relative al suo (dell’interessato) stato di salute”. Il loro trattamento è pertanto vietato, esclusi i soli casi previsti all’art. 9 comma 2, del Regolamento, in nessuno dei quali è possibile fare ragionevolmente entrare l’attività del coordinatore per l’esecuzione.
Pertanto, questo comportamento non solo è inutile ma è anche vietato dalla legge.

Raccogliere le certificazioni CE delle attrezzature impegnate

Le informazioni rilevanti relative alle macchine e attrezzature impegnate in cantiere, che devono essere fornite al coordinatore per l’esecuzione sono fondamentalmente quelle previste dal D.Lgs. 81/2008, allegato XV.3 “Piano sostitutivo di sicurezza e piano operativo di sicurezza”, quando viene descritto il contenuto minimo del POS e consistono nell’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere. Può essere pratico che questo elenco sia integrato da un riferimento utile per identificare l’attrezzatura, come la targa o il numero di matricola.

L’altro obbligo in capo al CSE è quello contenuto all’articolo 95 comma 1 lettera d), cui riferisce l’art. 92 in relazione all’obbligo di segnalazione al committente o al responsabile dei lavori: “la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori”.

Capita di imbattersi in coordinatori per l’esecuzione che richiedono la presentazione e la raccolta di altre informazioni a questo proposito, come, ad esempio, le dichiarazioni di conformità CE. Questa informa che la macchina è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della direttiva 2006/42/CE e, se del caso, alle altre direttive comunitarie e/o disposizioni applicabili. Ai fini concreti delle informazioni relative alla sicurezza, rispetto alla marcatura CE, che deve essere presente sull’attrezzatura stessa, essa aggiunge il riferimento alle altre direttive comunitarie e alle altre disposizioni applicabili. In che modo queste informazioni vengono processate dal CSE che le richiede?

Nel caso esso intenda verificare la correttezza delle informazioni riportate è il caso di osservare che la materia della conformità alle direttive comunitarie di prodotto è estremamente articolata e specializzata da essere al limite dell’esoterico, che non fa parte delle competenze richieste dalla legge al coordinatore e che è di conseguenza ridicolo anche solo immaginare.

E poi, il titolo IV del D.Lgs. 81/2008 non richiede in nessuna sua parte al coordinatore alcuna assunzione di responsabilità in relazione alla scelta delle attrezzature e macchine da parte dei vari datori di lavoro impegnati, per cui questa attività è utile solo a perdere tempo e a costituire immaginifici capi di imputazione in caso di incidente.

Soprattutto, non è funzionale all’adempimento delle responsabilità che la legge mette realmente in carico al CSE, che sono quelle ricordate, ovvero non tanto vigilare sulla manutenzione – la legge, dice la legge stessa, va applicata secondo il senso “fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” – ma attivarsi con il procedimento di comunicazione al committente o responsabile dei lavori, qualora si avveda che la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico delle attrezzature, non vengono eseguite dalle varie imprese.

E come ci si può avvedere di questo? Si può utilizzare un approccio riduzionista, utilizzando la tecnica dei codici colore. Ad ogni mese o trimestre viene accoppiato un colore distintivo. All’attrezzatura verificata o mantenuta viene apposto un adesivo con il colore del mese in cui è stato eseguito il controllo. In cantiere possono essere utilizzate solo le attrezzature che presentano l’adesivo con il colore del mese. Al lato opposto l’approccio olistico: il coordinatore verifica la documentazione sulla manutenzione per tutte le attrezzature che ritiene opportuno fino a quando riesce a farsi un modello del comportamento delle imprese in cantiere, o fino a quando riesce a modificarlo a suon di lettere al committente o al responsabile dei lavori, con la richiesta di sospensione dei lavori.

Ricordo che quando le attrezzature sono usate al di fuori dalla sede dell’unità produttiva, devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo. Questo è previsto dal D.Lgs. 81/2008, art. 71 comma 10, ragion per cui non è ammissibile che una impresa consideri questa attività non prevista dal PSC, vedi il capitolo in cui si ragiona sulla richiesta di prestazioni non previste dal piano di sicurezza e coordinamento.

Relazionarsi con le persone sbagliate

È vero che il fine della norma è la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori, è però altrettanto vero che i lavoratori impegnati in cantiere sono tutti lì perché sono dipendenti ciascuno della propria azienda, che secondo le definizioni del D.Lgs. n. 81/2008 è “il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato”. Il datore di lavoro di ogni azienda è, a sua volta, titolare di diverse responsabilità in relazione alla sicurezza dei propri lavoratori e all’organizzazione della sua azienda. Che consisterà in ruoli con responsabilità da dirigenti e ruoli di preposti e potrà utilizzare, come legittimo strumento di organizzazione aziendale dell’affidamento di parte delle proprie attività ad altre organizzazioni.

In una situazione che può anche essere molto articolata, il coordinatore per l’esecuzione, nello svolgimento delle proprie attività, deve avere cura di relazionarsi esclusivamente con i ruoli operativi delle aziende che hanno un contratto diretto con il proprio committente: dirigenti e preposti delle imprese affidatarie.

Si è detto che il subaffidamento è una legittima scelta di organizzazione aziendale. Questo è certo, come altrettanto certo che le conseguenze organizzative di questa legittima scelta non possono altro che ricadere su chi compie la scelta stessa, ovvero l’affidatario. È questi che deve predisporre all’interno della propria azienda adeguati strumenti per la gestione del lavoro. Tutto quello che gli è stato affidato. È una regola di buon senso ribadita anche dalla legge: il Codice Civile all’articolo 1655 e il D.Lgs. n. 81/2008 all’articolo 97.

Il coordinatore deve essere certo che alle proprie richieste, indicazioni, comunicazioni ed osservazioni sia immediatamente e concretamente dato seguito; per fare questo è necessario che le persone cui si rivolge siano dotate di adeguate competenze tecnico professionali e appropriate risorse e poteri: una definizione che individua più il ruolo di un dirigente piuttosto che di un lavoratore.
Infine, fornire indicazioni, prescrizioni o divieti ad un lavoratore assomiglia molto all’attività che la legge pone in capo ai preposti, per cui, in caso di incidente, si può aprire la strada ad una imputazione per esercizio di fatto di poteri direttivi, descritto accuratamente all’articolo 299 del D.Lgs. n. 81/2008.

Esagerare con la sospensione dei lavori

La sospensione dei lavori è uno strumento che il D.Lgs. n. 81/2008 prevede all’articolo 92 comma 1 lettera f), in caso di “pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato”. Grave significa una circostanza che può avere come esito un infortunio dal quale si recupera in settimane, se non mesi; imminente che è prossimo ad accadere, che può accadere da un momento all’altro nel senso che sono presenti tutte le condizioni perché accada. Direttamente riscontrato significa che sta succedendo sotto gli occhi del coordinatore.

La casistica è estremamente circoscritta e sembrerebbe anche di facile individuazione, in situazioni che dovrebbero essere eccezionali. Ciò nonostante lo strumento della sospensione dei lavori è spesso usato come strumento ordinario per la gestione degli appaltatori, anche in ambiti che sembrano travalicare le previsioni di legge. Questi ambiti possono legittimamente essere ampliati da specifiche previsioni del piano di sicurezza e coordinamento; come in tutte le altre volte in cui si decide di andare oltre il mero dettato normativo, anche qui è il caso di svolgere un’accurata analisi costi/benefici prima di intraprendere queste strade.

Ci sono situazioni, però, in cui la sospensione dei lavori viene usata con una certa larghezza, anche in assenza di specifiche previsioni del PSC. Il ricorrere di queste situazioni è senz’altro il segnale che c’è qualcosa che non funziona nel progetto. Il primo esempio è la sospensione dei lavori per le imprese che entrano in cantiere senza avere presentato un POS: un comportamento senz’altro censurabile da parte dell’impresa ma che non autorizza il CSE a sospenderne i lavori.

Qui chiaramente il problema è il tentativo dell’impresa di andare per le vie brevi con l’operatività immediata, a scapito degli obblighi normativi. Per una corretta attribuzione delle responsabilità, infatti, e per un approccio maieutico al rapporto con l’impresa, è opportuno il passaggio formale della comunicazione al committente o responsabile dei lavori per richiedere la sospensione degli stessi. È il committente/RL, infatti, ad avere in mano le redini economiche del rapporto con l’impresa, ed una sua presa di posizione varrà più di mille strilli.

Sospendere i lavori per mancanze documentali, come ad esempio l’incompletezza del POS o la sua inadeguatezza, così come l’assenza in cantiere della documentazione ricordata parlando del controllo delle macchine ed attrezzature, è ugualmente sempre inappropriato: è un comportamento che mina infatti la considerazione della professionalità che le imprese e il committente possono avere del CSE e si offre per essere strumentalizzato dalle prime in caso di escalation del rapporto con il coordinatore. Anche qui, meglio procedere con la previsione dell’art. 92 comma 1 lettera e), ovvero la segnalazione con richiesta di intervento del committente, uno strumento che la legge prevede di uso routinario, ma che è stato inspiegabilmente relegato alla gestione di casi eccezionali, così come si è invertita l’importanza della sospensione dei lavori: da provvedimento eccezionale a misura gestionale regolare.

Ma soprattutto, sono le considerazioni di carattere penale che dovrebbero guidarci nella scelta delle misure corrette: sospendere i lavori nella condizione in cui sarebbe stato necessario coinvolgere il committente o il responsabile dei lavori, all’atto pratico significa violare una norma, e fornire spazio ad un possibile capo di imputazione basato su questo. Che succede se i lavori vengono sospesi, e l’incidente accade in questa situazione? O se i lavori proseguono e nessuno avvisa il RL, che invece – se messo al corrente della situazione – avrebbe potuto allontanare l’impresa?

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.