SICUREZZA: idoneita’ tecnico professionale della ditta appaltatrice

impresa edileQuesito

Per verificare l’ idoneità tecnico professionale di una ditta appaltatrice, prevista dall’art 26 del D. Lgs. 81/2008, è sufficiente che il committente acquisisca l’autocertificazione senza fare ulteriori approfondimenti sulla sua documentazione di sicurezza (DVR, attestati di formazione del personale impiegato per i lavori legati all’appalto, etc.)? Nel caso dell’infortunio di un dipendente della stessa potrebbe rispondere il committente per non avere fatto un controllo più approfondito tenuto conto che in fase di autocertificazione la stessa potrebbe dichiarare di possedere i requisiti senza invece averli?

Risposta

Come spesso si è avuto modo di affermare, nel campo della salute e sicurezza dei lavoratori e in materia di responsabilità nel caso di un infortunio che dovesse accadere agli stessi occorre distinguere quello che è necessario fare per rispettare le specifiche disposizioni di legge da quello che è invece opportuno fare per evitare di potere essere coinvolti in procedimenti penali finalizzati ad individuare le responsabilità per l’evento infortunistico accaduto.

Il lettore, che fa riferimento alle disposizioni di cui all’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. con il quale sono state dettate le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel caso degli appalti interni e cioè nel caso degli affidamenti di lavori, servizi e forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi da effettuare nell’ambito dell’azienda del committente o nell’ambito dell’intero ciclo produttivo della stessa, nel formulare il quesito si è chiesto e ci chiede se in tali tipi di affidamento, ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale prevista dallo stesso articolo 26 e soprattutto per evitare di essere coinvolto nella individuazione delle responsabilità per un infortunio occorso a un dipendente delle imprese affidatarie, è sufficiente acquisire il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e l’autocertificazione sul possesso dei requisiti di idoneità oppure se è necessario approfondire la verifica stessa mediante un controllo effettivo di tutta la documentazione di sicurezza richiesta in applicazione del D. Lgs. n. 81/2008.

Secondo quanto previsto dal comma 1 del citato art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, in un appalto interno e cioè in un appalto che deve essere svolto all’interno di una azienda o di una sua unità produttiva oppure nell’ambito del suo ciclo produttivo:

“1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445”

per cui, per dimostrare di avere rispettato le disposizioni di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro è sufficiente, fino alla data di entrata in vigore del decreto di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che ad oggi ancora ad oggi non è stato emanato, che il committente datore di lavoro acquisisca per ogni ditta appaltatrice il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e una sua autocertificazione che è sostanzialmente una dichiarazione da parte del datore di lavoro della ditta appaltatrice,  fatta sotto la propria personale responsabilità nel caso di false dichiarazioni, di possedere i requisiti richiesti. Nel caso particolare in cui i lavori appaltati devono essere svolti nei cantieri temporanei o mobili tale verifica è più approfondita e si intende effettuata con l’esibizione al committente da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi quanto meno della documentazione prevista dall’Allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008 che serve ad attestare il possesso del Durc e dell’iscrizione alla Camera di Commercio e che siano stati rispettati tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro posti a loro carico. … (Fonte)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.