Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e Associazioni

Normativa di riferimento

La sicurezza sui luoghi di lavoro trova il suo riferimento normativo nel Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Prima di andare a delineare i principi cardine di questo tema, è doveroso ricordare che la tutela della persona umana, è un principio assoluto sancito dalla costituzione italiana anche quando si parla di luoghi di lavoro. L’art. 41 della costituzione recita “L’iniziativa economica …. non può svolgersi … in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana“. L’OMS – l’organizzazione mondiale della sanità ha definito la salute uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di malattia o infermità. Infine si segnala che la giurisprudenza ha stabilito che la tutela del diritto alla salute del lavoratore si configura sia come diritto all’incolumità fisica sia come diritto ad un ambiente salubre.

Le associazioni sono tenute a rispettare la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro?

Tutti gli enti devono rispettare la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche quelli che impiegano solamente volontari.

La legge definisce “lavoratore”  una persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.

I volontari nello specifico sono equiparati alla figura del lavoratore autonomo. Conseguentemente tutte le associazioni sono tenute a effettuare una valutazione sulla sicurezza, con particolare riferimento ai rischi esistenti nei luoghi ove si opera e all’attività esercitata. I volontari devo essere informati sui rischi degli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e protezione adottabili.

Se all’interno dell’associazione operano anche persone retribuite, allora rientra a pieno titolo nell’ambito di “un’organizzazione di datore di lavoro”: questo significa adempiere a tutti gli obblighi in capo al datore di lavoro.

Le misure generali di tutela

Il D.lgs 81/08 individua  delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, tra cui:

  • la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
  • la programmazione della prevenzione;
  • l’eliminazione dei rischi o, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo;
  • il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro;
  • l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
  • la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  • il controllo sanitario dei lavoratori;
  • l’informazione e la formazione adeguate per lavoratori, dirigenti e preposti, nonché per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • l’adozione di codici di condotta e di buone prassi in materia di salute e sicurezza;
  • le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, nonché l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza.

La valutazione dei rischi e il DVR

La valutazione dei rischi è il primo passo per comprendere le misure da attuare all’interno dell’associazione, in termini di sicurezza sui luoghi di lavoro. Deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il documento redatto a conclusione della valutazione dei rischi è il DVR ed esso contiene:

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, con la specificazione dei criteri adottati per la valutazione stessa;
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
  • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che devono provvedervi e ai quali devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • l’indicazione del nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del Medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio.

La valutazione dei rischi non è un documento “fatto una volta, fatto per sempre“. Deve essere immediatamente rielaborata così come devono essere aggiornate le misure di prevenzione:

  • in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, 
  • in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione,
  • a seguito di infortuni significativi,
  • quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

La formazione in materia di sicurezza

Un principio cardine dell’impianto normativo è la formazione e l’informazione del personale impiegato: da una parte tutti i lavoratori hanno diritto a ricevere un’informazione adeguata in materia di prevenzione e protezione, dall’altra le figure coinvolte nella sicurezza aziendale devono ricevere una formazione specifica.

I corsi formativi da seguire emergono dalla valutazione die rischi e se redatto, sono elencati dal DVR. Essi variano da associazione ad associazione, in relazione alla tipologia di attività posta in essere e alle condizioni in cui si opera.

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.