Acque meteoriche di dilavamento o reflui industriali? La Cassazione chiarisce

Le acque meteoriche contaminate da sostanze presenti in uno stabilimento sono reflui industriali e non acque meteoriche di dilavamento. Lo afferma la Cassazione in una sentenza

 Il Tribunale di Castrovillari condannava il responsabile di una stazione di servizio per il reato di cui all’art. 137 comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 per avere effettuato, quale legale rappresentante, scarichi di reflui industriali tali dovendosi qualificare leacque meteoriche contaminate da sostanze impiegate nello stabilimento che perciò non potevano essere considerate come acque meteoriche di dilavamento.

Nella sentenza n. 2832, del 22 gennaio 2015 la Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un terreno inquinato da reflui industriali scaricati nel suolo senza la prescritta autorizzazione, da un distributore carburanti. Si era verificata dispersione nel suolo di acque contaminate da idrocarburi. La Corte è stata chiamata a decidere sulla qualificazione di tali acque come reflui industriali o acque meteoriche di dilavamento. Secondo il Tribunale di Castrovillari che aveva condannato il responsabile dell’area di servizio, le acque meteoriche contaminate da sostanze impiegate nello stabilimento non potevano essere considerate come acque meteoriche di dilavamento, bensì reflui industriali. Contro tale decisione era stato fatto ricorso dal condannato.

Nel ricorso per cassazione, il prevenuto deduceva l’inosservanza dell’art. 74, lett. h) e lett. f) in relazione all’art. 137 cit. dec. asserendo che le acque meteoriche di dilavamento andavano escluse dalla nozione di scarico anche quando hanno raccolto sostanze inquinanti provenienti da insediamenti produttivi.
Infatti, secondo l’art. 74, lett. h), per acque reflue industriali si intendono le acque reflue “scaricate” (e non più quelle “provenienti”) da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni diversi dalle acque meteoriche di dilavamento. Inoltre, l’art. 74, lett. ff), nel definire lo scarico, richiede un’immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collegamento senza soluzione di continuità tra il ciclo della produzione del refluo e il corpo ricettore del refluo (acque superficiali, suolo, sottosuolo e rete fognaria); pertanto, dato che nel caso di specie era assente una conduttura che convogliasse le acque meteoriche di dilavamento, non si poteva configurare uno scarico, potendosi al più configurare l’ipotesi di abbandono di rifiuti liquidi.

Il ricorso è stato respinto dalla Cassazione. Il tema sottoposto alla Corte investe il concetto di scarichi di reflui industriali ed in particolare l’incidenza delle acque meteoriche che raccolgono sostanze inquinanti provenienti da insediamenti industriali o commerciali (nel caso di specie, una stazione di servizio per rifornimento di carburante).
Come osservato in altre decisioni, nel D.Lgs. n. 152/2006 si fa cenno alle “acque meteoriche di dilavamento” nella sezione 2, parte 3, dedicata alla “Tutela delle acque dall’inquinamento”: infatti, nell’art. 74, dedicato alle definizioni, “le acque meteoriche di dilavamento” non sono definite in modo diretto nel loro contenuto, ma citate nella definizione di unaltra tipologia di acque, e cioè dei reflui industriali (lett. h), allo scopo di delimitarne in negativo il significato.
L’art. 74, pertanto, pur non fornendo una diretta definizione delle acque meteoriche di dilavamento, le considera diverse e distinte dalle acque reflue industriali e, quindi, non assimilabili a quest’ultime.
La formulazione dell’art. 74 è quella risultante dalla modifica operata dal D.Lgs. n. 4/2008 il cui art. 2, comma 1, ha escluso il riferimento qualitativo alla tipologia delle due acque. E difatti il previgente testo dell’art. 74, lett. h), stabiliva che si intendono per “acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento”.
La definizione contenuta nell’art. 74, lett. h) D.Lgs. n. 152/2006, prima della modifica apportata dal D.Lgs. n. 4/2008, come la precedente di cui al regime del D.Lgs. n. 152/1999, escludeva dalle acque reflue industriali quelle meteoriche di dilavamento, ma precisava che devono intendersi per tali anche quelle contaminate da sostanze o materiali “non connessi” con quelli impiegati nello stabilimento.
Si riteneva perciò che, quando le acque meteoriche fossero, invece, contaminate da sostanze impiegate nello stabilimento, non dovessero più essere considerate come “acque meteoriche di dilavamento”, con la conseguenza che dovevano essere considerate reflui industriali.
Come detto, la nuova formulazione dell’art. 74, lett. h), ha escluso ogni riferimento qualitativo alla tipologia delle acque ed ha eliminato l’inciso “intendendosi per tali (cioè acque meteoriche di dilavamento, n.d.r.) anche quelle venute in contatto con sostanze…non connesse con le attività esercitate nello stabilimento”.
Fatta questa premessa sulla normativa applicabile, la Cassazione ha osservato che la pronuncia invocata dal ricorrente a sostegno della propria tesi difensiva (Cass. 30 ottobre 2013, Rv. 258378) faceva discendere dalla eliminazione di tale inciso l’impossibilità di assimilare sotto un profilo qualitativo i reflui industriali e le acque meteoriche di dilavamento ed in particolare l’impossibilità di ritenere che le acque meteoriche di dilavamento, una volta venute a contatto con materiali o sostanze connesse all’attività esercitata nello stabilimento, potessero essere assimilate ai reflui industriali.
Questa impostazione è stata però sottoposta a revisione nella sentenza in oggetto nella quale si è sostenuto che l’eliminazione dell’inciso, frutto di una precisa scelta del legislatore, sta ad indicare proprio l’intenzione di escludere qualunque assimilazione di acque contaminate con quelle meteoriche di dilavamento: l’eliminazione dell’inciso, insomma, non ha affatto ampliato il concetto di “acque meteoriche di dilavamento”, ma, al contrario, lo ha ristretto in un’ottica di maggior rigore, nel senso di operare una secca distinzione tra la predetta categoria di acque e quelle reflue industriali o quelle reflue domestiche.
Oggi, pertanto, le acque meteoriche, comunque venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non possono essere più incluse nella categoria di acque meteoriche di dilavamento, per espressa volontà di legge.
E’ stato dunque riaffermato il principio secondo cui le acque meteoriche di dilavamento sono costituite dalle acque piovane che, depositandosi su un suolo impermeabilizzato,dilavano le superfici ed attingono indirettamente i corpi recettori.
Per acque meteoriche di dilavamento si intendono quindi solo quelle acque che cadendo al suolo per effetto di precipitazioni atmosferiche non subiscono contaminazioni di sorta con altre sostanze o materiali inquinanti.
Nel caso di specie, il giudice di merito aveva accertato, sulla scorta delle deposizioni dei verbalizzanti e delle fotografie, l’inquinamento del terreno circostante l’impianto per effetto delle acque meteoriche di dilavamento che si andavano ad amalgamare con gli oli e i residui di carburante presenti sul piazzale, escludendo con certezza che le macchie ritratte nelle fotografie potessero essere state provocate dalla perdita di olio da parte di eventuali auto in sosta presso il distributore.

Vincenzo Paone

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.