In Gazzetta Ufficiale del 20 agosto scorso n. 192 è stato pubblicato un nuovo codice di prevenzione incendi su decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139“.
Il nuovo codice riprende quindi il Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139 riguardante il “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229“. Fa riferimento, inoltre, al Decreto Legislativo 81/08 recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“.
Il Decreto 3 agosto 2015 è suddiviso in 5 articoli. Secondo l’art. 2, relativo al “Campo di applicazione“, il Decreto può essere applicato alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività previste nell’allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. In occasione di interventi di ristrutturazione parziale, le norme tecniche possono essere applicate a patto che le misure di sicurezza antincendio esistenti siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione stessi.
L’art. 3 definisce l’“Impiego dei prodotti per uso antincendio“. Nel dettaglio, i prodotti per uso antincendio devono essere:
- identificati su responsabilità del produttore
- qualificati in relazione alle prestazioni richieste
- accettati dal responsabile dell’attività
- L’impiego dei prodotti è consentito nel caso in cui:
- siano conformi alle disposizioni comunitarie
L’art. 4 fa, invece, riferimento al “Monitoraggio stabilendo che è compito della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica provvedere al monitoraggio dell’applicazione delle norme.
L’art. 5, “Disposizioni finali” stabilisce che il Decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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