Decreto Prezzi, i costi massimi si riferiscono a tutti i prodotti usati per la realizzazione dell’opera

Previsto il doppio controllo in base al Decreto Mite e ai prezzari regionali e DEI. Enea pubblica le Faq

Qual è il raggio d’azione del Decreto Prezzi, con cui il Ministero della Transizione Ecologica (Mite) ha definito i costi massimi specifici agevolabili nell’ambito degli interventi agevolati con i bonus edilizi? A questa domanda ha risposto il Mite con alcune Faq pubblicate da Enea.

Le Faq danno un quadro della normativa che regola i bonus edilizi e chiariscono quali costi devono rispettare i massimali indicati dal Mite, che entreranno in vigore domani 15 aprile, quali costi vanno invece verificati sulla base dei prezzari regionali e DEI e quali procedure devono rispettare i tecnici chiamati a redigere le asseverazioni.

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Decreto prezzi, ammessi tutti i materiali

Le Faq spiegano quali voci, relative alle opere compiute, sono comprese nella tabella dei costi massimi specifici, allegata al Decreto Prezzi (DM 14 febbraio 2022). I costi massimi, spiega la Faq numero 2, si riferiscono “all’insieme deibeni che concorre alla realizzazione delle tipologie di intervento elencate in tabella”.

La Faq riporta anche una serie di esempi. Per citarne alcuni, nel caso dell’isolamento delle pareti disperdenti, sono compresi la fornitura dell’isolante termico, del sistema di ancoraggio, tutti i materiali che concorrono alla realizzazione dell’intonaco esterno di copertura dell’isolante, la pavimentazione, le tegole, il controsoffitto della sola porzione isolata.

Nel caso degli impianti solari termici, sono compresi la fornitura del pannello solare, il sistema di montaggio, il serbatoio di accumulo, la componentistica dell’impianto idraulico e, ove previsto, dell’impianto elettrico, i sistemi di pompaggio.

Per gli impianti di riscaldamento con caldaie a condensazione, sono compresi la fornitura della caldaia, la canna fumaria e, ove previsto, i sistemi di termoregolazione evoluti, il sistema di pompaggio, il sistema di trattamento dell’acqua, la componentistica dell’impianto idraulico ed elettrico, compresi i serbatoi di accumulo.


Decreto prezzi e prezzari regionali o DEI, il doppio controllo

Nella Faq numero 2 l’Enea ricorda che i prezzi massimi del Decreto del MITE non comprendono l’IVA, i costi delle prestazioni professionali e i costi di installazione e manodopera. Per l’Iva bisogna fare riferimento alla normativa di settore, per le prestazioni professionali al Decreto Parametri bis (DM 17 giugno 2016). Per l’installazione e i costi della manodopera, è stata messa a punto la Faq numero 5.

La Faq numero 5 illustra il meccanismo del doppio controllo: l’asseverazione della congruità delle spese deve avvenire sulla base dei costi massimi per tipologia di intervento indicati nel Decreto Prezzi del Mite e dei prezzari (regionali e DEI) indicati nel Decreto Requisiti tecnici (DM 6 agosto 2020).

I costi massimi del Decreto Mite devono essere utilizzati per verificare la congruità dei prezzi dei prodotti impiegati per la realizzazione dell’opera compiuta.

Ma per realizzare l’opera entrano in gioco anche altre voci di costo, come la manodopera per l’installazione, le opere provvisionali (compresi i ponteggi) e la sicurezza: per verificare la congruità di tali costi, si devono utilizzare i prezzari regionali e DEI.

In altre parole, la congruità della spesa sostenuta per l’opera compiuta (fornitura e installazione) andrà verificata sulla base dei prezzari, mentre la congruità della spesa sostenuta per la sola fornitura dei beni andrà verificata sulla base del DM Mite.


Decreto Prezzi, la normativa sui bonus edilizi

Le Faq ripercorrono inoltre le norme che regolano la fruizione dei bonus edilizi, ricordando che l’asseverazione della congruità delle spese è richiesta:
– per chi usufruisce del Superbonus sotto forma di detrazione Irpef o scegliendo lo sconto in fattura o la cessione del credito;
– per chi usufruisce degli altri bonus edilizi attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Sono escluse dall’obbligo dell’asseverazione:
– le opere classificate come edilizia libera;
– gli interventi agevolati con ecobonus, bonus ristrutturazioni e sismabonus, di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.

Con la Faq 6, viene spiegato che, per gli interventi agevolati con l’ecobonus per i quali non è richiesta l’asseverazione della congruità delle spese, il tecnico deve comunque verificare il rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento. (Fonte)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.