DIRITTO E GIURISPRUDENZA – I Contributi della Giurisprudenza nell’Emergere del “Diritto all’Affettività dei Detenuti”

In ambito giuridico e penitenziario, il concetto di “diritto all’affettività” rappresenta un diritto spesso trascurato ma di vitale importanza per le persone detenute. La giurisprudenza svolge un ruolo cruciale nell’emergere e garantire la tutela di questo diritto sommerso.

Il diritto all’affettività si riferisce alla condizione dei detenuti, che non solo subiscono restrizioni fisiche per motivi di ordine e sicurezza ma vedono anche compressi i loro diritti soggettivi. La legge stabilisce quali legami familiari meritino tutela e regola il loro godimento.

A livello nazionale, la Costituzione italiana, negli articoli 29, 30 e 31, fa riferimento esplicitamente al diritto alla famiglia, al sostentamento, all’istruzione e all’educazione dei figli, anche se nati fuori dal matrimonio, considerando il diritto all’affettività come un diritto sociale. La normativa penitenziaria specifica, negli articoli 1 comma 6, 15, 28, 29 comma 1 e 57, ribadisce la necessità per i detenuti di mantenere legami con il mondo esterno e, in particolare, con la famiglia.

Il Decreto Legislativo 123/2018 ha apportato modifiche significative agli articoli 14, 18 e 42 dell’ordinamento penitenziario, sottolineando il principio della territorialità della pena e garantendo un’assegnazione degli internati vicino alla loro dimora o al loro centro di riferimento sociale.

A livello sovranazionale, la Convenzione Europea dei Diritti Umani e le Regole di Bangkok dell’ONU sottolineano l’importanza della tutela dell’affettività dei detenuti. La giurisprudenza ha svolto un ruolo essenziale nel definire e ampliare questo diritto.

La Corte di Cassazione ha riconosciuto che la tutela dell’affettività in carcere è un diritto soggettivo, in conformità con l’articolo 13, comma 2 della Costituzione. Inoltre, ha favorito l’emersione del diritto alla paternità o maternità attraverso l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, basandosi su una sentenza della Corte Costituzionale.

Tuttavia, un aspetto correlato all’affettività, il diritto alla sessualità intramuraria, è rimasto spesso trascurato dalla normativa nazionale. La giurisprudenza e un Tribunale di sorveglianza di Firenze hanno cercato di contrastare questo vuoto normativo, ma il Giudice delle leggi ha dichiarato la questione inammissibile.

Recentemente, un Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha promosso un’ordinanza del 2023 alla Corte Costituzionale per dichiarare l’incostituzionalità di alcune disposizioni penitenziarie che limitano i colloqui intimi, compresi quelli a carattere sessuale, tra i detenuti e i loro conviventi. Questa richiesta si basa sulla necessità di bilanciare la garanzia del diritto con le esigenze di sicurezza, conforme alle norme costituzionali e penitenziarie.

In sintesi, la giurisprudenza svolge un ruolo essenziale nel definire e ampliare il “diritto all’affettività” dei detenuti, garantendo che questo diritto sia riconosciuto e tutelato, anche in situazioni emotivamente e fisicamente complesse. Tuttavia, il diritto alla sessualità intramuraria rimane attualmente non garantito in modo assoluto per la popolazione carceraria.

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.