Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) delle imprese e dei lavoratori autonomi, chiamati ad operare in un cantiere edile, rappresenta uno strumento essenziale, in mano al committente delle opere, sia privato che pubblico, per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dei soggetti coinvolti nel processo edilizio. La Commissione Interpelli, nell’interpello n. 1 del 2016, ha chiarito che per “assenza” del DURC si deve intendere il mancato rilascio, tramite la procedura on-line, dello stesso. Quali le conseguenze in tema di sospensione del titolo abilitativo?
Come previsto all’art. 90 del Titolo IV del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, norma prevenzionistica di base in tema di salute e sicurezza del lavoro nei cantieri, il committente (o il responsabile dei lavori, qualora da questi designato ed opportunamente delegato allo svolgimento di tali funzioni) di un opera edilizia o di genio civile, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un unico lavoratore autonomo, ha l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità indicate all’allegato XVII al medesimo decreto.
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